Sentenza 257/2022 (ECLI:IT:COST:2022:257)
Massima numero 45247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente de PRETIS  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  22/11/2022;  Decisione del  22/11/2022
Deposito del 20/12/2022; Pubblicazione in G. U. 21/12/2022
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Riverbero sul profilo della rilevanza e su quello della non manifesta infondatezza - Inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della norma che, con riguardo al trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari corrisposte ai dipendenti pubblici, non prevede l'applicazione della stessa tassazione agevolata prevista per quelli privati). (Classif. 112003).

Testo

L'incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento può compromettere irrimediabilmente l'iter logico argomentativo posto a fondamento delle valutazioni del rimettente sia sul profilo della rilevanza, sia su quello della non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità delle questioni sollevate. (Precedenti: S. 61/2021 - mass. 43765; S. 15/2021- mass. 43572; S. 264/2020 - mass. 43269; S. 150/2019 - mass. 41415; O. 147/2020 - mass. 43522; O. 108/2020 - mass. 43446).


(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili - per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CTP di Latina in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 23, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, nella parte in cui, con riguardo al trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari corrisposte ai dipendenti pubblici, non prevede l'applicazione della stessa tassazione agevolata prevista per quelli privati. Il fondo di previdenza al quale il ricorrente nel giudizio a quo ha aderito è preesistente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 - che ha introdotto una disciplina organica del sistema della previdenza complementare - e, pertanto, la vicenda all'esame del rimettente rientra nella portata applicativa dell'art. 23, comma 7, lett. b), del d.lgs. n. 252 del 2005, che stabilisce uno speciale regime fiscale transitorio per la categoria dei lavoratori c.d. "vecchi iscritti" ai "vecchi fondi". Il giudice a quo, invece, ha incentrato la sua attenzione sulla previsione di carattere generale di cui all'art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 che, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, prevede l'ultrattività della normativa previgente, precludendo l'applicazione del regime agevolato di tassazione delle prestazioni introdotto dall'art. 11, comma 6, dello stesso decreto per i lavoratori privati).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  05/12/2005  n. 252  art. 23  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte