Sentenza 451/2005 (ECLI:IT:COST:2005:451)
Massima numero 30012
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  12/12/2005;  Decisione del  12/12/2005
Deposito del 15/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Massime associate alla pronuncia:  30013  30014


Titolo
SENT. 451/05 A. GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - RICORSI PROPOSTI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE DI MILANO, PRIMA E QUARTA SEZIONE PENALE, IN RELAZIONE AD ORDINANZE E SENTENZE EMESSE IN DUE PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI UN PROPRIO COMPONENTE - INTERVENTO IN GIUDIZIO DEL PARLAMENTARE IMPUTATO IN DETTI PROCEDIMENTI - INAMMISSIBILITÀ - FONDAMENTO.

Testo
Nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promossi dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale di Milano, prima e quarta sezione, in relazione ad ordinanze e alle sentenze emesse in due procedimenti penali a carico di un proprio componente, è inammissibile l’intervento del parlamentare imputato in detti procedimenti, in considerazione della distinzione esistente fra il giudizio per conflitto e i giudizi penali in cui il parlamentare è imputato, essendo la Corte costituzionale chiamata esclusivamente a decidere in ordine alle denunciate lesioni delle attribuzioni costituzionali della Camera, ad opera dei provvedimenti impugnati, e dovendosi escludere che l’esito di tale giudizio possa definitivamente pregiudicare le posizioni del parlamentare; né rileva la circostanza che i procedimenti penali nei quali sono stati emessi gli atti impugnati sono i medesimi nei quali è già intervenuta una pronuncia di annullamento di ordinanze emesse dal Giudice per le indagini preliminari, giacché il prosieguo del giudizio penale non può in alcun modo essere considerato come “giudizio di ottemperanza” del giudicato costituzionale.

- In senso analogo, , v. la citata sentenza n. 225/2001.

- Sul principio secondo cui nel giudizio per conflitto la legittimazione spetta soltanto agli organi dei poteri confliggenti tranne nel caso in cui l’esito di tale giudizio possa definitivamente pregiudicare le posizioni di un soggetto ad esso estraneo, v. la citata sentenza n. 342/2004.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte