Sentenza 451/2005 (ECLI:IT:COST:2005:451)
Massima numero 30013
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  12/12/2005;  Decisione del  12/12/2005
Deposito del 15/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Massime associate alla pronuncia:  30012  30014


Titolo
SENT. 451/05 B. PARLAMENTO – GIUDIZIO PENALE NEI CONFRONTI DI UN PARLAMENTARE – MANCATA PARTECIPAZIONE DELL’IMPUTATO ALL’UDIENZA PER CONCOMITANTI IMPEGNI PARLAMENTARI - MANCATO RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DEL “LEGITTIMO IMPEDIMENTO”, IN QUANTO CONCERNENTE NON LA PARTECIPAZIONE A VOTAZIONI IN ASSEMBLEA MA AD ALTRI LAVORI PARLAMENTARI - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI PROPOSTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE DI MILANO, PRIMA SEZIONE PENALE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE ALLA CAMERA, PER LESIONE DELL’AUTONOMIA DELLA STESSA, DELLA LIBERTÀ DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO PARLAMENTARE, DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA, DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA POTERI DELLO STATO, DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE – INDEBITO APPREZZAMENTO DELLA RILEVANZA DELLE DIVERSE ATTIVITÀ PARLAMENTARI – ACCOGLIMENTO DEL RICORSO – CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA IMPUGNATA.

Testo
Non spettava all’autorità giudiziaria, e nella specie al Tribunale di Milano, nell’apprezzare la prova e i caratteri dell’impedimento dell’imputato parlamentare a comparire all’udienza tenuta dal Giudice dell’udienza preliminare di quel Tribunale il 20 settembre 1999, per la concomitanza con lavori della Camera di appartenenza, affermare che sussiste impedimento soltanto quando in Parlamento siano previste votazioni e sia provata l’effettiva presenza dell’imputato ai lavori parlamentari, e conseguentemente va annullata l’ordinanza del Tribunale di Milano (prima sezione penale) in data 5 giugno 2000. Premesso che, ove l’imputato parlamentare deduca di essere impedito ad intervenire all’udienza dovendo esercitare il suo diritto–dovere di partecipare ai lavori parlamentari, fra l’esigenza di speditezza dell’attività giurisdizionale e quella di tutela delle attribuzioni parlamentari, aventi entrambe fondamento costituzionale, il giudice non può limitarsi ad applicare le regole generali del processo in tema di onere della prova del legittimo impedimento dell’imputato, incongruamente coinvolgendo un soggetto costituzionale estraneo al processo stesso, ma ha l’onere di programmare il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari, l’ordinanza del Tribunale di Milano, prima sezione penale, in data 5 giugno 2000, con la quale sono state rigettate le eccezioni relative al dedotto impegno parlamentare dell’imputato, concomitante con l’udienza del 20 settembre 1999, sulla base della non assolutezza dell’impedimento in quanto esso «concerneva non la partecipazione a votazioni in assemblea, ma ad altri lavori parlamentari», lede le attribuzioni del Parlamento che hanno tutte, in linea di principio, pari dignità e non tollerano distinzioni «fra diversi aspetti dell’attività del parlamentare, tutti riconducibili ugualmente ai suoi diritti e doveri funzionali».

Atti oggetto del giudizio

ordinanza tribunale di Milano - I sez. pen.  05/06/2000  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 64

Costituzione  art. 67

Costituzione  art. 68

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 72

Costituzione  art. 94

Costituzione  art. 134  co. 2

Costituzione  art. 137  co. 3

Altri parametri e norme interposte