Sentenza 451/2005 (ECLI:IT:COST:2005:451)
Massima numero 30014
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
12/12/2005; Decisione del
12/12/2005
Deposito del 15/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Titolo
SENT. 451/05 C. PARLAMENTO - GIUDIZI PENALI NEI CONFRONTI DI UN PARLAMENTARE - MANCATA PARTECIPAZIONE DELL’IMPUTATO ALLE UDIENZE PER CONCOMITANTI IMPEGNI PARLAMENTARI - MANCATO RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DEL “LEGITTIMO IMPEDIMENTO” - RITENUTA ININFLUENZA DELLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ, DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DI UNA PRECEDENTE ORDINANZA - RITENUTA INIDONEITÀ DELLA PROVA DELL’IMPEDIMENTO DEL PARLAMENTARE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI PROPOSTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE DI MILANO, PRIMA E QUARTA SEZIONE PENALE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE ALLA CAMERA, PER LESIONE DELL’AUTONOMIA DELLA STESSA, DELLA LIBERTÀ DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO PARLAMENTARE, DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA, DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA POTERI DELLO STATO, DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI DI CARATTERE PROCESSUALE - SINDACATO RIMESSO ESCLUSIVAMENTE AL GIUDICE DEL PROCESSO PENALE - AFFERMAZIONI LESIVE DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - PARZIALE ACCOGLIMENTO DEI RICORSI - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO IN PARTE QUA DELLE ORDINANZE IMPUGNATE - EFFETTI DEL DISPOSTO ANNULLAMENTO SUI GIUDIZI PENDENTI - VALUTAZIONE RIMESSA AL GIUDICE PENALE COMPETENTE - MANCANZA DI AUTONOMO APPREZZAMENTO DELL’IMPEDIMENTO DEL PARLAMENTARE NELLE SENTENZE IMPUGNATE - ASSENZA DI VIZI RILEVABILI IN SEDE DI CONFLITTO - PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO - ESCLUSIONE.
SENT. 451/05 C. PARLAMENTO - GIUDIZI PENALI NEI CONFRONTI DI UN PARLAMENTARE - MANCATA PARTECIPAZIONE DELL’IMPUTATO ALLE UDIENZE PER CONCOMITANTI IMPEGNI PARLAMENTARI - MANCATO RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE DEL “LEGITTIMO IMPEDIMENTO” - RITENUTA ININFLUENZA DELLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ, DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DI UNA PRECEDENTE ORDINANZA - RITENUTA INIDONEITÀ DELLA PROVA DELL’IMPEDIMENTO DEL PARLAMENTARE - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI PROPOSTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI CONFRONTI DEL TRIBUNALE DI MILANO, PRIMA E QUARTA SEZIONE PENALE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITE ALLA CAMERA, PER LESIONE DELL’AUTONOMIA DELLA STESSA, DELLA LIBERTÀ DI ESPLETAMENTO DEL MANDATO PARLAMENTARE, DEL CANONE DI RAGIONEVOLEZZA, DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA POTERI DELLO STATO, DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE - MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI DI CARATTERE PROCESSUALE - SINDACATO RIMESSO ESCLUSIVAMENTE AL GIUDICE DEL PROCESSO PENALE - AFFERMAZIONI LESIVE DELLE ATTRIBUZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI - PARZIALE ACCOGLIMENTO DEI RICORSI - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO IN PARTE QUA DELLE ORDINANZE IMPUGNATE - EFFETTI DEL DISPOSTO ANNULLAMENTO SUI GIUDIZI PENDENTI - VALUTAZIONE RIMESSA AL GIUDICE PENALE COMPETENTE - MANCANZA DI AUTONOMO APPREZZAMENTO DELL’IMPEDIMENTO DEL PARLAMENTARE NELLE SENTENZE IMPUGNATE - ASSENZA DI VIZI RILEVABILI IN SEDE DI CONFLITTO - PRONUNCIA DI ANNULLAMENTO - ESCLUSIONE.
Testo
Non spettava all’autorità giudiziaria, e nella specie al Tribunale di Milano, prima e quarta sezione penale, nell’apprezzare la prova e i caratteri dell’impedimento dell’imputato parlamentare a comparire alle udienze tenute dal Giudice dell’udienza preliminare di quel Tribunale nei giorni 17 e 22 settembre, 5 e 6 ottobre 1999, per la concomitanza con lavori della Camera di appartenenza, affermare che il Giudice dell’udienza preliminare non aveva alcun obbligo di attivarsi per acquisire la prova dell’impedimento e che era a tal fine irrilevante la lettera di convocazione del capo del gruppo parlamentare e conseguentemente vanno annullate – nei limiti di cui in motivazione – le ordinanze del medesimo Tribunale nelle date del 1° ottobre 2001 (prima sezione penale), nonché del 14 luglio, del 9 ottobre 2000 e del 21 novembre 2001 (quarta sezione penale). Premesso che, ove l’imputato parlamentare deduca di essere impedito ad intervenire all’udienza dovendo esercitare il suo diritto–dovere di partecipare ai lavori parlamentari, fra l’esigenza di speditezza dell’attività giurisdizionale e quella di tutela delle attribuzioni parlamentari, aventi entrambe fondamento costituzionale, il giudice non può limitarsi ad applicare le regole generali del processo in tema di onere della prova del legittimo impedimento dell’imputato, incongruamente coinvolgendo un soggetto costituzionale estraneo al processo stesso, ma ha l’onere di programmare il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari, le ordinanze impugnate, con le quali, rispettivamente, sono state respinte le eccezioni difensive in ordine alla nullità degli atti processuali, tra cui il decreto che ha disposto il giudizio, ed è stato disposto doversi procedere oltre nel dibattimento (ordinanza 1° ottobre 2001 della prima sezione penale), e sono state respinte le eccezioni di nullità – in ragione dell’impedimento del parlamentare a partecipare alle udienze del 17 e 22 settembre 1999, 5 e 6 ottobre 1999 - dei relativi atti nonché del decreto che dispone il giudizio (ordinanze 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000 e 21 novembre 2001 della quarta sezione penale), presentano una motivazione di carattere processuale, in relazione alla quale ogni sindacato è rimesso al giudice del processo penale, e una motivazione lesiva delle attribuzioni della Camera dei deputati, giacché di dette attribuzioni, nel decidere sulle eccezioni proposte dalla difesa del parlamentare imputato, non si è tenuto alcun conto, avendo il Tribunale: a) ritenuto inidonea, ai fini della prova dell’impedimento, la lettera di convocazione alla Camera del capo del gruppo parlamentare di appartenenza (ordinanza 1° ottobre 2001); b) ritenuto, inoltre, che non sussistesse alcun obbligo del giudice di attivarsi per ottenere la prova dell’impedimento, spettante al parlamentare, e che la prova dovesse concernere non solo la programmazione dei lavori in un certo giorno, ma anche l’effettiva partecipazione dell’imputato ai lavori comportanti votazioni (ordinanze 14 luglio 2000); c) affermato che ai fini della prova dell’impedimento, il parlamentare avrebbe dovuto documentare l’esistenza di una convocazione attraverso la documentazione ufficiale della Camera di appartenenza e successivamente mediante ulteriore comunicazione idonea ad attestare la presenza del parlamentare, quanto meno all’inizio della seduta (ordinanza 9 ottobre 2000); d) svolto considerazioni circa le modalità di acquisizione della prova dell’impedimento e al contenuto di essa (ordinanza 21 novembre 2001). Gli effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza devono, peraltro, essere limitati alle parti dei provvedimenti riconosciuti lesivi degli interessi oggetto del giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione, essendo rimesso al giudice penale rilevare, alla stregua delle norme che disciplinano il processo, l’eventuale esistenza di ulteriori effetti derivanti dai vizi accertati, mentre nessuna pronunzia di annullamento deve essere emessa dalla Corte costituzionale in relazione alle sentenze emesse nei medesimi procedimenti dal Tribunale di Milano, non essendo esse affette da vizi rilevabili in sede di conflitto di attribuzione.
Non spettava all’autorità giudiziaria, e nella specie al Tribunale di Milano, prima e quarta sezione penale, nell’apprezzare la prova e i caratteri dell’impedimento dell’imputato parlamentare a comparire alle udienze tenute dal Giudice dell’udienza preliminare di quel Tribunale nei giorni 17 e 22 settembre, 5 e 6 ottobre 1999, per la concomitanza con lavori della Camera di appartenenza, affermare che il Giudice dell’udienza preliminare non aveva alcun obbligo di attivarsi per acquisire la prova dell’impedimento e che era a tal fine irrilevante la lettera di convocazione del capo del gruppo parlamentare e conseguentemente vanno annullate – nei limiti di cui in motivazione – le ordinanze del medesimo Tribunale nelle date del 1° ottobre 2001 (prima sezione penale), nonché del 14 luglio, del 9 ottobre 2000 e del 21 novembre 2001 (quarta sezione penale). Premesso che, ove l’imputato parlamentare deduca di essere impedito ad intervenire all’udienza dovendo esercitare il suo diritto–dovere di partecipare ai lavori parlamentari, fra l’esigenza di speditezza dell’attività giurisdizionale e quella di tutela delle attribuzioni parlamentari, aventi entrambe fondamento costituzionale, il giudice non può limitarsi ad applicare le regole generali del processo in tema di onere della prova del legittimo impedimento dell’imputato, incongruamente coinvolgendo un soggetto costituzionale estraneo al processo stesso, ma ha l’onere di programmare il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari, le ordinanze impugnate, con le quali, rispettivamente, sono state respinte le eccezioni difensive in ordine alla nullità degli atti processuali, tra cui il decreto che ha disposto il giudizio, ed è stato disposto doversi procedere oltre nel dibattimento (ordinanza 1° ottobre 2001 della prima sezione penale), e sono state respinte le eccezioni di nullità – in ragione dell’impedimento del parlamentare a partecipare alle udienze del 17 e 22 settembre 1999, 5 e 6 ottobre 1999 - dei relativi atti nonché del decreto che dispone il giudizio (ordinanze 14 luglio 2000, 9 ottobre 2000 e 21 novembre 2001 della quarta sezione penale), presentano una motivazione di carattere processuale, in relazione alla quale ogni sindacato è rimesso al giudice del processo penale, e una motivazione lesiva delle attribuzioni della Camera dei deputati, giacché di dette attribuzioni, nel decidere sulle eccezioni proposte dalla difesa del parlamentare imputato, non si è tenuto alcun conto, avendo il Tribunale: a) ritenuto inidonea, ai fini della prova dell’impedimento, la lettera di convocazione alla Camera del capo del gruppo parlamentare di appartenenza (ordinanza 1° ottobre 2001); b) ritenuto, inoltre, che non sussistesse alcun obbligo del giudice di attivarsi per ottenere la prova dell’impedimento, spettante al parlamentare, e che la prova dovesse concernere non solo la programmazione dei lavori in un certo giorno, ma anche l’effettiva partecipazione dell’imputato ai lavori comportanti votazioni (ordinanze 14 luglio 2000); c) affermato che ai fini della prova dell’impedimento, il parlamentare avrebbe dovuto documentare l’esistenza di una convocazione attraverso la documentazione ufficiale della Camera di appartenenza e successivamente mediante ulteriore comunicazione idonea ad attestare la presenza del parlamentare, quanto meno all’inizio della seduta (ordinanza 9 ottobre 2000); d) svolto considerazioni circa le modalità di acquisizione della prova dell’impedimento e al contenuto di essa (ordinanza 21 novembre 2001). Gli effetti caducatori della dichiarazione di non spettanza devono, peraltro, essere limitati alle parti dei provvedimenti riconosciuti lesivi degli interessi oggetto del giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione, essendo rimesso al giudice penale rilevare, alla stregua delle norme che disciplinano il processo, l’eventuale esistenza di ulteriori effetti derivanti dai vizi accertati, mentre nessuna pronunzia di annullamento deve essere emessa dalla Corte costituzionale in relazione alle sentenze emesse nei medesimi procedimenti dal Tribunale di Milano, non essendo esse affette da vizi rilevabili in sede di conflitto di attribuzione.
Atti oggetto del giudizio
ordinanza tribunale di Milano - I sez. pen.
01/10/2001
n.
art.
co.
sentenza tribunale di Milano - I sez. pen.
22/11/2003
n. 110969
art.
co.
sentenza del tribunale di Milano - IV sez. pen.
29/04/2003
n. 4688
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 64
Costituzione
art. 67
Costituzione
art. 68
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 72
Costituzione
art. 94
Costituzione
art. 134
co. 2
Costituzione
art. 137
co. 3
Altri parametri e norme interposte