Ordinanza 452/2005 (ECLI:IT:COST:2005:452)
Massima numero 30015
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
12/12/2005; Decisione del
12/12/2005
Deposito del 15/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Titolo
ORD. 452/05 A. PROCESSO PENALE - CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI - OBBLIGO PER IL PUBBLICO MINISTERO, CON SANZIONE DI NULLITÀ IN CASO DI INADEMPIENZA, DI NON ESERCITARE L’AZIONE PENALE PRIMA DEL COMPIUTO DECORSO DEL TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA NOTIFICA DELL’AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA DIFESA - OMESSA VERIFICA, DA PARTE DEL RIMETTENTE, DI UNA SOLUZIONE INTERPRETATIVA CONFORME A COSTITUZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 452/05 A. PROCESSO PENALE - CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI - OBBLIGO PER IL PUBBLICO MINISTERO, CON SANZIONE DI NULLITÀ IN CASO DI INADEMPIENZA, DI NON ESERCITARE L’AZIONE PENALE PRIMA DEL COMPIUTO DECORSO DEL TERMINE DI VENTI GIORNI DALLA NOTIFICA DELL’AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA DIFESA - OMESSA VERIFICA, DA PARTE DEL RIMETTENTE, DI UNA SOLUZIONE INTERPRETATIVA CONFORME A COSTITUZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 415-bis e 416, comma 1, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non esplicitano, rispettivamente, l'obbligo, a carico del pubblico ministero, di non esercitare l'azione penale mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio prima del compiuto decorso del termine di venti giorni di effettivo ed integrale deposito degli atti di indagine espletati (ivi compresi quelli acquisiti da altro procedimento) e la sanzione di nullità (a regime intermedio) per la inadempienza». La questione risulta infatti sollevata sulla base di una premessa – quella secondo cui esisterebbe un “diritto vivente”, in forza del quale non risulterebbe configurabile alcuna nullità per l'ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio inoltrata dall'organo dell'accusa prima del compimento effettivo del citato termine di deposito degli atti – erronea alla luce tanto delle contrarie soluzioni della giurisprudenza di merito, quanto dei principî generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli effetti della violazione del termine minimo di comparizione dell'imputato: termine da ritenersi – al pari di quello stabilito nel comma 3 dell'art. 415-bis, cod. proc. pen. – preordinato all'esercizio del diritto di difesa; il che si risolve nella omessa indispensabile verifica, da parte del giudice «a quo», della possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, con rinuncia al doveroso esercizio di tutti i poteri interpretativi che la legge gli riconosce.
- Sulla necessità che il giudice, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, verifichi la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione della cui legittimità costituzionale dubita, v. la citata ordinanza n. 361/2005.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 415-bis e 416, comma 1, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, «nella parte in cui non esplicitano, rispettivamente, l'obbligo, a carico del pubblico ministero, di non esercitare l'azione penale mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio prima del compiuto decorso del termine di venti giorni di effettivo ed integrale deposito degli atti di indagine espletati (ivi compresi quelli acquisiti da altro procedimento) e la sanzione di nullità (a regime intermedio) per la inadempienza». La questione risulta infatti sollevata sulla base di una premessa – quella secondo cui esisterebbe un “diritto vivente”, in forza del quale non risulterebbe configurabile alcuna nullità per l'ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio inoltrata dall'organo dell'accusa prima del compimento effettivo del citato termine di deposito degli atti – erronea alla luce tanto delle contrarie soluzioni della giurisprudenza di merito, quanto dei principî generali affermati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli effetti della violazione del termine minimo di comparizione dell'imputato: termine da ritenersi – al pari di quello stabilito nel comma 3 dell'art. 415-bis, cod. proc. pen. – preordinato all'esercizio del diritto di difesa; il che si risolve nella omessa indispensabile verifica, da parte del giudice «a quo», della possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata, con rinuncia al doveroso esercizio di tutti i poteri interpretativi che la legge gli riconosce.
- Sulla necessità che il giudice, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, verifichi la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione della cui legittimità costituzionale dubita, v. la citata ordinanza n. 361/2005.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1930
n.
art. 415
co.
codice di procedura penale 1930
n.
art. 416
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte