Ordinanza 452/2005 (ECLI:IT:COST:2005:452)
Massima numero 30016
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
12/12/2005; Decisione del
12/12/2005
Deposito del 15/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Titolo
ORD. 452/05 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FISSAZIONE DELL’UDIENZA - VAGLIO PRELIMINARE DI VALIDITÀ DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 452/05 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FISSAZIONE DELL’UDIENZA - VAGLIO PRELIMINARE DI VALIDITÀ DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 418 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede – così precludendolo – il «preliminare vaglio di validità, diretta o derivata, della richiesta di rinvio a giudizio». La scelta legislativa della necessaria fissazione dell'udienza preliminare in esito all'inoltro della richiesta di rinvio a giudizio – ancorché ritenuta nulla o inammissibile – ispirata dall’intento di valorizzare la garanzia del contraddittorio attraverso la doverosa celebrazione dell'udienza, risulta effettuata dal legislatore nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, che, lungi dall'implicare elusione del principio di soggezione del giudice solo alla legge, ne risulta concreta espressione, attivando pienamente l'esercizio della funzione giurisdizionale nell'ambito dell'udienza, mentre il meccanismo invocato in via additiva dal rimettente, oltre a non costituire scelta costituzionalmente obbligata, non può ritenersi soluzione destinata a produrre sempre e comunque effetti acceleratori, comportando infatti, in ogni caso, un epilogo regressivo del procedimento.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 418 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede – così precludendolo – il «preliminare vaglio di validità, diretta o derivata, della richiesta di rinvio a giudizio». La scelta legislativa della necessaria fissazione dell'udienza preliminare in esito all'inoltro della richiesta di rinvio a giudizio – ancorché ritenuta nulla o inammissibile – ispirata dall’intento di valorizzare la garanzia del contraddittorio attraverso la doverosa celebrazione dell'udienza, risulta effettuata dal legislatore nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, che, lungi dall'implicare elusione del principio di soggezione del giudice solo alla legge, ne risulta concreta espressione, attivando pienamente l'esercizio della funzione giurisdizionale nell'ambito dell'udienza, mentre il meccanismo invocato in via additiva dal rimettente, oltre a non costituire scelta costituzionalmente obbligata, non può ritenersi soluzione destinata a produrre sempre e comunque effetti acceleratori, comportando infatti, in ogni caso, un epilogo regressivo del procedimento.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale 1930
n.
art. 418
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte