Ordinanza 452/2005 (ECLI:IT:COST:2005:452)
Massima numero 30017
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  12/12/2005;  Decisione del  12/12/2005
Deposito del 15/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Massime associate alla pronuncia:  30015  30016


Titolo
ORD. 452/05 C. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FISSAZIONE DELL’UDIENZA - VAGLIO PRELIMINARE DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente infondata, per le medesime ragioni di cui alla massima B, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 418 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui detta norma, pur in presenza di una richiesta di rinvio a giudizio formalmente valida – ma, nella specie, inammissibile, giacché «nel caso in esame il pubblico ministero non ha il potere di azione» – essa «non consente, e dunque preclude, il vaglio di preliminare ammissibilità» della richiesta medesima.

Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale 1930    n.   art. 418  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte