Ordinanza 453/2005 (ECLI:IT:COST:2005:453)
Massima numero 30018
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
12/12/2005; Decisione del
12/12/2005
Deposito del 15/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Titolo
ORD. 453/05 A. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - CUMULO DELL’IMPOSTA SULL’ASSE GLOBALE CON L’IMPOSTA DOVUTA SULLE SINGOLE QUOTE PER GLI EREDI “INDIRETTI”, NON LEGATI DA RAPPORTO DI CONIUGIO NÉ DI PARENTELA IN LINEA RETTA CON IL DEFUNTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - INCOMPLETA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO A QUO, NON SUPERABILE IN BASE AGLI SCRITTI DIFENSIVI DELLE PARTI COSTITUITE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 453/05 A. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - CUMULO DELL’IMPOSTA SULL’ASSE GLOBALE CON L’IMPOSTA DOVUTA SULLE SINGOLE QUOTE PER GLI EREDI “INDIRETTI”, NON LEGATI DA RAPPORTO DI CONIUGIO NÉ DI PARENTELA IN LINEA RETTA CON IL DEFUNTO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - INCOMPLETA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE OGGETTO DEL GIUDIZIO A QUO, NON SUPERABILE IN BASE AGLI SCRITTI DIFENSIVI DELLE PARTI COSTITUITE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 -, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede per gli eredi o legatari cosiddetti “indiretti”, cioè non legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta con il defunto, il cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta dovuta sulle singole quote trasferite ai successori «mortis causa». L’incompleta descrizione della fattispecie impedisce, infatti, il controllo circa l'applicabilità, nel giudizio «a quo», della norma censurata, sia «ratione temporis» (in quanto, ai sensi dell'art. 69, comma 15, della legge n. 342 del 2000, la disposizione denunciata si applica solo alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni ha scadenza non successiva al 31 dicembre 2000), sia in riferimento al cumulo dell'imposta sull'asse globale con quella sulla singola quota ereditaria o sul legato (in quanto il denunciato cumulo si applica solo nei confronti dell'erede, coerede o legatario che non è coniuge né parente in linea retta del defunto), e tali lacune non sono colmabili in base agli scritti difensivi delle parti e si traducono in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.
- Sul principio di autosufficienza dell’ordinanza di remissione e sulla impossibilità di colmare le lacune dell’ordinanza stessa nella descrizione della fattispecie in base agli scritti difensivi delle parti, v. la citata sentenza n. 329 del 2001, nonché le ordinanze n. 279 del 2000, n. 119 del 2002, n. 22, n. 125 e n. 166 del 2005.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 -, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui prevede per gli eredi o legatari cosiddetti “indiretti”, cioè non legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta con il defunto, il cumulo dell'imposta sull'asse globale con l'imposta dovuta sulle singole quote trasferite ai successori «mortis causa». L’incompleta descrizione della fattispecie impedisce, infatti, il controllo circa l'applicabilità, nel giudizio «a quo», della norma censurata, sia «ratione temporis» (in quanto, ai sensi dell'art. 69, comma 15, della legge n. 342 del 2000, la disposizione denunciata si applica solo alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni ha scadenza non successiva al 31 dicembre 2000), sia in riferimento al cumulo dell'imposta sull'asse globale con quella sulla singola quota ereditaria o sul legato (in quanto il denunciato cumulo si applica solo nei confronti dell'erede, coerede o legatario che non è coniuge né parente in linea retta del defunto), e tali lacune non sono colmabili in base agli scritti difensivi delle parti e si traducono in difetto di motivazione sulla rilevanza della questione.
- Sul principio di autosufficienza dell’ordinanza di remissione e sulla impossibilità di colmare le lacune dell’ordinanza stessa nella descrizione della fattispecie in base agli scritti difensivi delle parti, v. la citata sentenza n. 329 del 2001, nonché le ordinanze n. 279 del 2000, n. 119 del 2002, n. 22, n. 125 e n. 166 del 2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/10/1990
n. 346
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte