Ordinanza 453/2005 (ECLI:IT:COST:2005:453)
Massima numero 30019
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
12/12/2005; Decisione del
12/12/2005
Deposito del 15/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Titolo
ORD. 453/05 B. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICAZIONE DI ALIQUOTE PROGRESSIVE SUL VALORE GLOBALE NETTO DELL’ASSE EREDITARIO ANZICHÉ SULLE SINGOLE QUOTE EREDITARIE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DEL SINGOLO EREDE O LEGATARIO - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA APPLICABILITÀ DELLA NORMA CENSURATA (COMMA 2 DELL’ART. 7 D.LGS. N. 346 DEL 1990) NEI GIUDIZI A QUIBUS, AVENTI AD OGGETTO L’IMPUGNAZIONE DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELLA SOLA IMPOSTA SUL VALORE NETTO GLOBALE DELL’ASSE EREDITARIO, EMESSI NEI CONFRONTI DEGLI EREDI “DIRETTI” DEL DEFUNTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 453/05 B. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICAZIONE DI ALIQUOTE PROGRESSIVE SUL VALORE GLOBALE NETTO DELL’ASSE EREDITARIO ANZICHÉ SULLE SINGOLE QUOTE EREDITARIE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DEL SINGOLO EREDE O LEGATARIO - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA APPLICABILITÀ DELLA NORMA CENSURATA (COMMA 2 DELL’ART. 7 D.LGS. N. 346 DEL 1990) NEI GIUDIZI A QUIBUS, AVENTI AD OGGETTO L’IMPUGNAZIONE DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE DELLA SOLA IMPOSTA SUL VALORE NETTO GLOBALE DELL’ASSE EREDITARIO, EMESSI NEI CONFRONTI DEGLI EREDI “DIRETTI” DEL DEFUNTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 -, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto prevede per gli eredi o legatari cosiddetti “indiretti”, cioè non legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta con il defunto, il cumulo dell'imposta sull'asse globale (riferita all'intero patrimonio del «de cuius») con l'imposta dovuta sulle singole quote (riferita al trasferimento di ricchezza conseguito dagli eredi o legatari). La rilevanza della questione nei giudizi principali è solo genericamente affermata dal remittente ed è omessa una specifica motivazione sull'applicabilità della disposizione censurata nei giudizi «a quibus», che sarebbe stata tanto più necessaria dal momento che i giudizi principali non riguardano l'imposta sulle singole quote ereditarie, prevista dal citato comma 2 a carico esclusivamente dei cosiddetti eredi o legatari “indiretti”, ma hanno ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di liquidazione della sola imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, prevista dal comma 1 dell'indicato art. 7, ed appunto emessi – nella specie – nei confronti degli eredi cosiddetti “diretti” del defunto.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 -, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto prevede per gli eredi o legatari cosiddetti “indiretti”, cioè non legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta con il defunto, il cumulo dell'imposta sull'asse globale (riferita all'intero patrimonio del «de cuius») con l'imposta dovuta sulle singole quote (riferita al trasferimento di ricchezza conseguito dagli eredi o legatari). La rilevanza della questione nei giudizi principali è solo genericamente affermata dal remittente ed è omessa una specifica motivazione sull'applicabilità della disposizione censurata nei giudizi «a quibus», che sarebbe stata tanto più necessaria dal momento che i giudizi principali non riguardano l'imposta sulle singole quote ereditarie, prevista dal citato comma 2 a carico esclusivamente dei cosiddetti eredi o legatari “indiretti”, ma hanno ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di liquidazione della sola imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, prevista dal comma 1 dell'indicato art. 7, ed appunto emessi – nella specie – nei confronti degli eredi cosiddetti “diretti” del defunto.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/10/1990
n. 346
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte