Ordinanza 453/2005 (ECLI:IT:COST:2005:453)
Massima numero 30020
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
12/12/2005; Decisione del
12/12/2005
Deposito del 15/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Titolo
ORD. 453/05 C. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICAZIONE DI ALIQUOTE PROGRESSIVE SUL VALORE GLOBALE NETTO DELL’ASSE EREDITARIO ANZICHÉ SULLE SINGOLE QUOTE EREDITARIE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DEL SINGOLO EREDE O LEGATARIO - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRE GIÀ DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 453/05 C. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICAZIONE DI ALIQUOTE PROGRESSIVE SUL VALORE GLOBALE NETTO DELL’ASSE EREDITARIO ANZICHÉ SULLE SINGOLE QUOTE EREDITARIE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA DEL SINGOLO EREDE O LEGATARIO - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRE GIÀ DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 -, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto comporterebbe, a causa della progressività delle aliquote di imposizione sull'asse globale ereditario, un carico fiscale differente, a parità di valore del lascito ereditario, a seconda che dei beni ereditari beneficino «uno o più soggetti». Analoghe questioni sono state già dichiarate non fondate sulla base del rilievo che l'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario colpisce l'eredità come tale, indipendentemente dal trasferimento di ricchezza agli aventi causa «uti singuli», in quanto si collega direttamente con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, sicché non può ravvisarsi violazione del principio di capacità contributiva nell'applicazione dell'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, perché questa ha carattere reale ed in tale tipo di imposta «la capacità contributiva è data dal valore del bene tassato e non dal patrimonio del soggetto o dei soggetti ai quali il bene appartiene»; e tale soluzione va confermata anche con riferimento alla disciplina dell’imposta sulle successioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, la quale continua ad articolarsi (con diversità di presupposto e di base imponibile) in una imposizione di carattere prevalentemente patrimoniale e reale, gravante su tutti i successori ed incidente sull'asse ereditario globale, ed in una imposizione delle quote ereditarie e dei legati, gravante soltanto sui successori cosiddetti “indiretti” ed incidente sul singolo trasferimento (od incremento) di ricchezza in favore di ciascun beneficiario, con la precisazione che non irragionevolmente né arbitrariamente il legislatore ha assunto, nella sua discrezionalità, il complessivo patrimonio ereditario quale base di commisurazione dell'imposta progressiva da ripartire fra i beneficiari, avendo come fine il perseguimento, in occasione delle vicende traslative «mortis causa», di politiche redistributive non sindacabili dalla Corte costituzionale, se non nei limiti della manifesta arbitrarietà o irrazionalità (nella specie non sussistente), e che non è contrario al principio generale di cui all'art. 53, secondo comma, Cost. che un'imposta reale possa essere anche progressiva in funzione del solo valore dell'asse globale, mentre la lamentata ingiustificata disparità di trattamento fiscale di lasciti ereditari di identico valore, non sussiste giacché la tassazione di tali lasciti avviene commisurando l'aliquota progressiva ad assi di diversa entità e, pertanto, riguarda situazioni non omogenee e tra loro non comparabili.
- Sull’oggetto della imposta sulle successioni, che si collega direttamente al patrimonio ereditario unitariamente considerato, v. le citate sentenze n. 147 del 1975 e n. 68 del 1985, nonché le ordinanze n. 170 e n. 172 del 1988, n. 222 del 1989, n. 211 del 1990, n. 179 del 1992 e n. 353 del 1993.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 69, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342 -, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto comporterebbe, a causa della progressività delle aliquote di imposizione sull'asse globale ereditario, un carico fiscale differente, a parità di valore del lascito ereditario, a seconda che dei beni ereditari beneficino «uno o più soggetti». Analoghe questioni sono state già dichiarate non fondate sulla base del rilievo che l'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario colpisce l'eredità come tale, indipendentemente dal trasferimento di ricchezza agli aventi causa «uti singuli», in quanto si collega direttamente con il patrimonio ereditario unitariamente considerato, sicché non può ravvisarsi violazione del principio di capacità contributiva nell'applicazione dell'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, perché questa ha carattere reale ed in tale tipo di imposta «la capacità contributiva è data dal valore del bene tassato e non dal patrimonio del soggetto o dei soggetti ai quali il bene appartiene»; e tale soluzione va confermata anche con riferimento alla disciplina dell’imposta sulle successioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, la quale continua ad articolarsi (con diversità di presupposto e di base imponibile) in una imposizione di carattere prevalentemente patrimoniale e reale, gravante su tutti i successori ed incidente sull'asse ereditario globale, ed in una imposizione delle quote ereditarie e dei legati, gravante soltanto sui successori cosiddetti “indiretti” ed incidente sul singolo trasferimento (od incremento) di ricchezza in favore di ciascun beneficiario, con la precisazione che non irragionevolmente né arbitrariamente il legislatore ha assunto, nella sua discrezionalità, il complessivo patrimonio ereditario quale base di commisurazione dell'imposta progressiva da ripartire fra i beneficiari, avendo come fine il perseguimento, in occasione delle vicende traslative «mortis causa», di politiche redistributive non sindacabili dalla Corte costituzionale, se non nei limiti della manifesta arbitrarietà o irrazionalità (nella specie non sussistente), e che non è contrario al principio generale di cui all'art. 53, secondo comma, Cost. che un'imposta reale possa essere anche progressiva in funzione del solo valore dell'asse globale, mentre la lamentata ingiustificata disparità di trattamento fiscale di lasciti ereditari di identico valore, non sussiste giacché la tassazione di tali lasciti avviene commisurando l'aliquota progressiva ad assi di diversa entità e, pertanto, riguarda situazioni non omogenee e tra loro non comparabili.
- Sull’oggetto della imposta sulle successioni, che si collega direttamente al patrimonio ereditario unitariamente considerato, v. le citate sentenze n. 147 del 1975 e n. 68 del 1985, nonché le ordinanze n. 170 e n. 172 del 1988, n. 222 del 1989, n. 211 del 1990, n. 179 del 1992 e n. 353 del 1993.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/10/1990
n. 346
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte