Sentenza 114/1970 (ECLI:IT:COST:1970:114)
Massima numero 5119
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
18/06/1970; Decisione del
18/06/1970
Deposito del 06/07/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 114/70 B. ORDINI PROFESSIONALI - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE - PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE ADOTTATI DAI CONSIGLI DELL'ORDINE EX ART. 261 DEL T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, SULLE IMPOSTE DIRETTE - POTERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DI DECIDERE SUI RICORSI AVVERSO TALI PROVVEDIMENTI - NATURA GIURISDIZIONALE.
SENT. 114/70 B. ORDINI PROFESSIONALI - ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI AVVOCATO E PROCURATORE - PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE ADOTTATI DAI CONSIGLI DELL'ORDINE EX ART. 261 DEL T.U. 29 GENNAIO 1958, N. 645, SULLE IMPOSTE DIRETTE - POTERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE DI DECIDERE SUI RICORSI AVVERSO TALI PROVVEDIMENTI - NATURA GIURISDIZIONALE.
Testo
Svolge funzione giurisdizionale il Consiglio nazionale forense quando decide sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine riguardanti la sospensione dall'esercizio professionale in base all'art. 261 del T.U. delle imposte dirette. Infatti in tale fase al Consiglio nazionale e' sempre attribuito un notevole margine di giudizio sia sulla legittimita' della procedura, sia sulla obiettiva applicazione della legge.
Svolge funzione giurisdizionale il Consiglio nazionale forense quando decide sui ricorsi avverso i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine riguardanti la sospensione dall'esercizio professionale in base all'art. 261 del T.U. delle imposte dirette. Infatti in tale fase al Consiglio nazionale e' sempre attribuito un notevole margine di giudizio sia sulla legittimita' della procedura, sia sulla obiettiva applicazione della legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte