Ordinanza 454/2005 (ECLI:IT:COST:2005:454)
Massima numero 30021
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
12/12/2005; Decisione del
12/12/2005
Deposito del 15/12/2005; Pubblicazione in G. U. 21/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 454/05. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE - DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI COPIA DEL RICORSO SPEDITO PER POSTA - PREVISTA ALLEGAZIONE DELLA FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA POSTALE - MANCATA PREVISIONE DELL’OBBLIGO DI DEPOSITARE ANCHE IL RELATIVO AVVISO DI RICEVIMENTO NEI CASI DI CONTUMACIA DEL CONVENUTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA SULL’ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE LA DISPOSIZIONE CENSURATA DISCIPLINA L’INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 454/05. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL RICORRENTE - DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI COPIA DEL RICORSO SPEDITO PER POSTA - PREVISTA ALLEGAZIONE DELLA FOTOCOPIA DELLA RICEVUTA DI SPEDIZIONE DELLA RACCOMANDATA POSTALE - MANCATA PREVISIONE DELL’OBBLIGO DI DEPOSITARE ANCHE IL RELATIVO AVVISO DI RICEVIMENTO NEI CASI DI CONTUMACIA DEL CONVENUTO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA SULL’ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO CHE LA DISPOSIZIONE CENSURATA DISCIPLINA L’INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, per il caso di ricorso spedito per posta, il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche del relativo avviso di ricevimento, allorché il resistente non si costituisca in giudizio. Premesso che la norma denunciata si limita a disciplinare le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente e non riguarda l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del resistente, la quale è disciplinata da diverse disposizioni (artt. 16, comma 5, secondo periodo, 23, comma 1, e 61 dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992), e premesso altresì che al processo tributario è applicabile il principio espresso dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui, nel caso di iscrizione a ruolo prima del ritorno dell'avviso postale di ricevimento e, quindi, anche nel caso di costituzione del ricorrente nel giudizio tributario, «la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca», risultano evidenti sia l'«aberratio ictus» nella quale è incorso il giudice «a quo» nell'individuare la normativa che regola l'instaurazione del contraddittorio nel processo tributario, sia l'errore nel quale egli è caduto nell'operare una indebita generalizzazione, considerando una parte (la norma denunciata, riguardante soltanto le modalità della costituzione in giudizio del ricorrente) per il tutto (l'intero sistema normativo che disciplina il contraddittorio nel processo tributario, anche nei confronti del resistente).
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, censurato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede, per il caso di ricorso spedito per posta, il deposito nella segreteria della Commissione tributaria adita della sola fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale e non anche del relativo avviso di ricevimento, allorché il resistente non si costituisca in giudizio. Premesso che la norma denunciata si limita a disciplinare le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente e non riguarda l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del resistente, la quale è disciplinata da diverse disposizioni (artt. 16, comma 5, secondo periodo, 23, comma 1, e 61 dello stesso d.lgs. n. 546 del 1992), e premesso altresì che al processo tributario è applicabile il principio espresso dall'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, secondo cui, nel caso di iscrizione a ruolo prima del ritorno dell'avviso postale di ricevimento e, quindi, anche nel caso di costituzione del ricorrente nel giudizio tributario, «la causa non potrà essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento, salvo che il convenuto si costituisca», risultano evidenti sia l'«aberratio ictus» nella quale è incorso il giudice «a quo» nell'individuare la normativa che regola l'instaurazione del contraddittorio nel processo tributario, sia l'errore nel quale egli è caduto nell'operare una indebita generalizzazione, considerando una parte (la norma denunciata, riguardante soltanto le modalità della costituzione in giudizio del ricorrente) per il tutto (l'intero sistema normativo che disciplina il contraddittorio nel processo tributario, anche nei confronti del resistente).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 22
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte