Sentenza 455/2005 (ECLI:IT:COST:2005:455)
Massima numero 30022
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  14/12/2005;  Decisione del  14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Massime associate alla pronuncia:  30023  30024


Titolo
SENT. 455/05 A. IMPOSTE E TASSE - NORME DELLA REGIONE LIGURIA - TASSA AUTOMOBILISTICA - PREVISIONE DI CASI DI ESENZIONE PER I VEICOLI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO O COLLEZIONISTICO NON CONTEMPLATI DALLA NORMA STATALE ED ESONERO, PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI CON MASSA COMPLESSIVA SINO A 6 TONNELLATE, DALLA MAGGIORAZIONE DOVUTA IN RELAZIONE ALLA MASSA RIMORCHIABILE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - ASSERITA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE AFFERMATA DALLA DIFESA ERARIALE - ESCLUSIONE.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, la materia del contendere – contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale – non può ritenersi cessata in forza del disposto dell’art. 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, secondo cui, nelle Regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema di tassa automobilistica in modo non conforme ai poteri loro attribuiti dalla normativa statale, l’applicazione della tassa opera a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali norme e sulla base di quanto dalle medesime stabilito. Tale norma, infatti, anche per la sua natura di “sanatoria”, consente l’applicazione delle sole disposizioni legislative che le Regioni hanno emanato (recte, promulgato) prima dell’entrata in vigore della stessa legge n. 350 del 2003, cioè prima del 1 gennaio 2004, mentre le norme impugnate sono state promulgate il 4 febbraio 2005 e sono, pertanto, escluse ratione temporis da detta sanatoria.

- V., citata dalla difesa erariale, ord. n. 432 del 2004.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte