Sentenza 455/2005 (ECLI:IT:COST:2005:455)
Massima numero 30023
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Titolo
SENT. 455/05 B. IMPOSTE E TASSE - NORME DELLA REGIONE LIGURIA - TASSA AUTOMOBILISTICA - PREVISIONE DI CASI DI ESENZIONE PER I VEICOLI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO O COLLEZIONISTICO NON CONTEMPLATI DALLA NORMA STATALE - INTERVENTO SU ASPETTI DELLA DISCIPLINA SOSTANZIALE DEL TRIBUTO RISERVATI ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 455/05 B. IMPOSTE E TASSE - NORME DELLA REGIONE LIGURIA - TASSA AUTOMOBILISTICA - PREVISIONE DI CASI DI ESENZIONE PER I VEICOLI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO O COLLEZIONISTICO NON CONTEMPLATI DALLA NORMA STATALE - INTERVENTO SU ASPETTI DELLA DISCIPLINA SOSTANZIALE DEL TRIBUTO RISERVATI ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
Illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, secondo cui, dopo venti anni dalla loro costruzione, i veicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone ed iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui all’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 purchè rispondenti ai requisiti di cui all’art. 60 del nuovo codice della strada. Così statuendo, la norma prevede casi di esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli di particolare interesse storico e collezionistico non contemplati dalla normativa statale, intervenendo, in tal modo, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.). Infatti, la tassa automobilistica regionale non può definirsi come tributo “proprio” delle Regioni ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., nonostante il gettito sia ad esse attribuito.
- V., citate, sentt. n. 311, 297 e 296 del 2003.
Illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell’art. 10, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, secondo cui, dopo venti anni dalla loro costruzione, i veicoli e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone ed iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui all’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 purchè rispondenti ai requisiti di cui all’art. 60 del nuovo codice della strada. Così statuendo, la norma prevede casi di esenzione dalla tassa automobilistica per veicoli di particolare interesse storico e collezionistico non contemplati dalla normativa statale, intervenendo, in tal modo, su aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali (art. 117, secondo comma, lettera e) Cost.). Infatti, la tassa automobilistica regionale non può definirsi come tributo “proprio” delle Regioni ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., nonostante il gettito sia ad esse attribuito.
- V., citate, sentt. n. 311, 297 e 296 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
04/02/2005
n. 3
art. 10
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte