Sentenza 455/2005 (ECLI:IT:COST:2005:455)
Massima numero 30024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Titolo
SENT. 455/05 C. IMPOSTE E TASSE - NORME DELLA REGIONE LIGURIA - TASSA AUTOMOBILISTICA - ESONERO, PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI CON MASSA COMPLESSIVA SINO A 6 TONNELLATE, DALLA MAGGIORAZIONE DOVUTA IN RELAZIONE ALLA MASSA RIMORCHIABILE - INTRODUZIONE DI UNA ESENZIONE NON CONTEMPLATA DALLA LEGGE STATALE - INTERVENTO SU ASPETTI DELLA DISCIPLINA SOSTANZIALE DEL TRIBUTO RISERVATI ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 455/05 C. IMPOSTE E TASSE - NORME DELLA REGIONE LIGURIA - TASSA AUTOMOBILISTICA - ESONERO, PER I VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI CON MASSA COMPLESSIVA SINO A 6 TONNELLATE, DALLA MAGGIORAZIONE DOVUTA IN RELAZIONE ALLA MASSA RIMORCHIABILE - INTRODUZIONE DI UNA ESENZIONE NON CONTEMPLATA DALLA LEGGE STATALE - INTERVENTO SU ASPETTI DELLA DISCIPLINA SOSTANZIALE DEL TRIBUTO RISERVATI ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
Illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell’art. 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, che, non assoggettando alla maggiorazione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile i veicoli adibiti al trasporto con massa complessiva fino a sei tonnellate, introduce una esenzione non contemplata dalla legge statale, così intervenendo su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che, con l’art. 2, comma 1, lettera d-ter del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 non prende in alcun modo in considerazione la massa complessiva del veicolo. Infatti, la tassa automobilistica regionale non può definirsi come tributo “proprio” delle Regioni ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., nonostante il gettito sia ad esse attribuito, ma nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ex art. 117, comma secondo, lettera e), Cost..
- V., citate, sentt. n. 311, 297 e 296 del 2003.
Illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dell’art. 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, che, non assoggettando alla maggiorazione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile i veicoli adibiti al trasporto con massa complessiva fino a sei tonnellate, introduce una esenzione non contemplata dalla legge statale, così intervenendo su un aspetto della disciplina sostanziale del tributo riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che, con l’art. 2, comma 1, lettera d-ter del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 non prende in alcun modo in considerazione la massa complessiva del veicolo. Infatti, la tassa automobilistica regionale non può definirsi come tributo “proprio” delle Regioni ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che non rientra nella competenza legislativa residuale delle stesse ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., nonostante il gettito sia ad esse attribuito, ma nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ex art. 117, comma secondo, lettera e), Cost..
- V., citate, sentt. n. 311, 297 e 296 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
04/02/2005
n. 3
art. 11
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte