Sentenza 456/2005 (ECLI:IT:COST:2005:456)
Massima numero 30026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Titolo
SENT. 456/05 B. ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - NUOVE NORME IN MATERIA DI RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE - DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO, DEI COMPITI E DEL FUNZIONAMENTO DELLE MEDESIME - DISPOSIZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI E LORO FUNZIONI - DISCIPLINA DELLE IPOTESI DI INCOMPATIBILITÀ RELATIVE ALLA CARICA DI PRESIDENTE - PREVISIONE DELLA INCOMPATIBILITÀ DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELL’ORGANO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ MONTANA CON QUELLA DI CONSIGLIERE REGIONALE E DI SINDACO - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE ELETTORALE, ORGANI DI GOVERNO E FUNZIONI FONDAMENTALI DI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE DELLE INCOMPATIBILITÀ CHE ESULA DALLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIORDINAZIONE TRA STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI E DELLE PREROGATIVE ISTITUZIONALI DELLO STATO E DEI COMUNI - ESCLUSIONE - MATERIA RIENTRANTE NELLA COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 456/05 B. ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - NORME DELLA REGIONE PUGLIA - NUOVE NORME IN MATERIA DI RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE - DISCIPLINA DELL'ORDINAMENTO, DEI COMPITI E DEL FUNZIONAMENTO DELLE MEDESIME - DISPOSIZIONI SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI E LORO FUNZIONI - DISCIPLINA DELLE IPOTESI DI INCOMPATIBILITÀ RELATIVE ALLA CARICA DI PRESIDENTE - PREVISIONE DELLA INCOMPATIBILITÀ DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELL’ORGANO ESECUTIVO DELLA COMUNITÀ MONTANA CON QUELLA DI CONSIGLIERE REGIONALE E DI SINDACO - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI LEGISLAZIONE ELETTORALE, ORGANI DI GOVERNO E FUNZIONI FONDAMENTALI DI COMUNI, PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE DELLE INCOMPATIBILITÀ CHE ESULA DALLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIORDINAZIONE TRA STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI E DELLE PREROGATIVE ISTITUZIONALI DELLO STATO E DEI COMUNI - ESCLUSIONE - MATERIA RIENTRANTE NELLA COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 114 e 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, dell’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004, n. 20, nella parte in cui prevede l’incompatibilità della carica di presidente dell’organo esecutivo della Comunità montana con quella di consigliere regionale e di sindaco. Deve, infatti, ritenersi inconferente il richiamo all’art. 117, comma secondo, lettera p), Cost., nella parte in cui prevede che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla “legislazione elettorale” e agli “organi di governo”, in quanto tale norma - con indicazione tassativa - fa espresso riferimento solo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, con la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.. Pure inconferente deve ritenersi il riferimento all’art. 114 Cost., che non contempla le Comunità montane fra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto.
- Sulla natura delle Comunità montane quali enti autonomi sia dalle Regioni che dai Comuni v., citate, sent. n. 244 del 2005 e n. 229 del 2001.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 114 e 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, dell’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004, n. 20, nella parte in cui prevede l’incompatibilità della carica di presidente dell’organo esecutivo della Comunità montana con quella di consigliere regionale e di sindaco. Deve, infatti, ritenersi inconferente il richiamo all’art. 117, comma secondo, lettera p), Cost., nella parte in cui prevede che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla “legislazione elettorale” e agli “organi di governo”, in quanto tale norma - con indicazione tassativa - fa espresso riferimento solo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, con la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.. Pure inconferente deve ritenersi il riferimento all’art. 114 Cost., che non contempla le Comunità montane fra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto.
- Sulla natura delle Comunità montane quali enti autonomi sia dalle Regioni che dai Comuni v., citate, sent. n. 244 del 2005 e n. 229 del 2001.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
04/11/2004
n. 20
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte