Sentenza 23/1982 (ECLI:IT:COST:1982:23)
Massima numero 9976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
19/01/1982; Decisione del
19/01/1982
Deposito del 04/02/1982; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10089
Titolo
SENT. 23/82. LAVORO (RAPPORTO DI) - RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE - INTERPRETAZIONE - MODALITA' DI GODIMENTO DA PARTE DEL PERSONALE NAVIGANTE - CONSENTE LA NON CONSECUTIVITA' DELLE VENTIQUATTRO ORE DI RIPOSO SETTIMANALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ALTRE DISPOSIZIONI DELLA STESSA LEGGE IMPUGNATA - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE.
SENT. 23/82. LAVORO (RAPPORTO DI) - RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE - INTERPRETAZIONE - MODALITA' DI GODIMENTO DA PARTE DEL PERSONALE NAVIGANTE - CONSENTE LA NON CONSECUTIVITA' DELLE VENTIQUATTRO ORE DI RIPOSO SETTIMANALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ALTRE DISPOSIZIONI DELLA STESSA LEGGE IMPUGNATA - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE.
Testo
Scopo del precetto di cui all'art. 36, terzo comma, Cost. e` di consentire al dipendente il recupero delle energie fisiche e psichiche e di assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attivita` ricreative per se` e per la famiglia. La consecutivita` delle ventiquattro ore e` un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale. Affinche` l'interruzione dal lavoro una volta la settimana sia effettiva, e` necessario che il riposo settimanale - che deve essere di 24 ore consecutive - non coincida nemmeno in parte col riposo giornaliero altrimenti sarebbe frustrata la finalita` del precetto costituzionale (Illegittimita` costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonche` - in via conseguenziale, ex art. 27 l. n. 87 del 1953 - dei nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo comma, nella parte in cui consentono che il riposo settimanale dovuto al personale navigante corrisponda a 24 ore non consecutive. Nella sentenza si precisa che la raggiunta conclusione non contrasta con le precedenti decisioni di infondatezza relative al medesimo articolo, che non riguardavano la consecutivita` delle ventiquattro ore di riposo settimanali, ma la coincidenza di tale riposo con un giorno festivo e la periodicita` ogni sette giorni. Il n. 6 dell'art. 1, secondo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e` gia` stato dichiarato illegittimo con sentenza n. 76 del 1962. - cfr. SS. nn. 6/1962, 146/1971, 101/1975, 102/1978, 150/1987
Scopo del precetto di cui all'art. 36, terzo comma, Cost. e` di consentire al dipendente il recupero delle energie fisiche e psichiche e di assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attivita` ricreative per se` e per la famiglia. La consecutivita` delle ventiquattro ore e` un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale. Affinche` l'interruzione dal lavoro una volta la settimana sia effettiva, e` necessario che il riposo settimanale - che deve essere di 24 ore consecutive - non coincida nemmeno in parte col riposo giornaliero altrimenti sarebbe frustrata la finalita` del precetto costituzionale (Illegittimita` costituzionale dell'art. 1, comma secondo, n. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, nonche` - in via conseguenziale, ex art. 27 l. n. 87 del 1953 - dei nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del medesimo comma, nella parte in cui consentono che il riposo settimanale dovuto al personale navigante corrisponda a 24 ore non consecutive. Nella sentenza si precisa che la raggiunta conclusione non contrasta con le precedenti decisioni di infondatezza relative al medesimo articolo, che non riguardavano la consecutivita` delle ventiquattro ore di riposo settimanali, ma la coincidenza di tale riposo con un giorno festivo e la periodicita` ogni sette giorni. Il n. 6 dell'art. 1, secondo comma della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e` gia` stato dichiarato illegittimo con sentenza n. 76 del 1962. - cfr. SS. nn. 6/1962, 146/1971, 101/1975, 102/1978, 150/1987
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 3
Altri parametri e norme interposte