Sentenza 97/1970 (ECLI:IT:COST:1970:97)
Massima numero 5065
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  04/06/1970;  Decisione del  04/06/1970
Deposito del 16/06/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5061  5062  5063  5064  5066


Titolo
SENT. 97/70 E. LIBERE PROFESSIONI - ESERCENTE LA PROFESSIONE FORENSE - OBBLIGO DI AVVALERSI DELLA LORO OPERA EX ART. 24, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - SVOLGONO UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA' E DI COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI GIURISDIZIONALI - APPLICABILITA' NEI LORO CONFRONTI DELL'ART. 23 DELLA COSTITUZIONE - LEGITTIMITA'. (COD. PEN., ART. 359 N. 1).

Testo
Gli esercenti la professione forense, dato che della loro opera il pubblico e' obbligato per legge ad avvalersi per l'esercizio dei diritti di agire in giudizio e di difesa in ogni stato e grado del procedimento, sono considerati dalla legge (art. 359, n. 1 del Codice penale) persone esercenti un servizio di pubblica necessita' ed appunto in considerazione del carattere di pubblico interesse, data la funzione di essenziale collaborazione con gli organi della giurisdizione, riconosciuto alla loro professione si e' perfino ritenuta legittima la corresponsione obbligatoria di predeterminati contributi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori, anche da parte di soggetti diversi dagli esercenti tali professioni ed indipendentemente da tale qualita'. Legittimamente puo' pertanto, applicarsi nei loro confronti l'art. 23 della Costituzione (vedi sent. n. 23 del 1968).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte