Sentenza 456/2005 (ECLI:IT:COST:2005:456)
Massima numero 30027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  14/12/2005;  Decisione del  14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Massime associate alla pronuncia:  30025  30026  30028


Titolo
SENT. 456/06 C. ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - DISPOSIZIONI DI MODIFICA ALLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE - PREVISIONE DI PARAMETRI NUMERICI PER LA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE IN CASO DI RINNOVO DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATO CONTRASTO CON I CRITERI GENERALI DETTATI DAL TESTO UNICO IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE ED INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA PIENA AUTONOMIA STATUTARIA DELLE COMUNITÀ MONTANE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE - IRRAGIONEVOLE DISUGUAGLIANZA TRA ORGANISMI DELLA STESSA NATURA E FUNZIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIORDINAZIONE TRA STATO, REGIONE ED ENTI LOCALI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - MATERIA RIENTRANTE NELLA COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 114 e 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n.68 in materia di Comunità montane, secondo cui, in caso di rinnovo, l’organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentanti dei Comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti o il valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare la maggioranza dei Comuni. Deve, infatti, ritenersi inconferente il richiamo all’art. 117, comma secondo, lettera p), Cost., nella parte in cui prevede che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla “legislazione elettorale” e agli “organi di governo”, in quanto tale norma - con indicazione tassativa - fa espresso riferimento solo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, con la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.. Pure inconferente deve ritenersi il riferimento all’art. 114 Cost., che non contempla le Comunità montane fra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto. Infondate appaiono, infine, anche le censure formulate in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., in quanto non è dato ravvisare alcuna violazione di tali parametri con riferimento a disposizioni normative che, nell’esercizio di una competenza legislativa caratterizzata da un elevato grado di autonomia, la Regione ha inteso adottare per la composizione dei consigli e la validità delle sedute dell’organo di governo delle Comunità montane insediate sul suo territorio.

- Sulla natura delle Comunità montane quali enti autonomi sia dalle Regioni che dai Comuni v., citate, sent. n. 244 del 2005 e n. 229 del 2001.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  29/11/2004  n. 68  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte