Sentenza 456/2005 (ECLI:IT:COST:2005:456)
Massima numero 30028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  14/12/2005;  Decisione del  14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Massime associate alla pronuncia:  30025  30026  30027


Titolo
SENT. 456/06 D. ENTI LOCALI - COMUNITÀ MONTANE - NORME DELLA REGIONE TOSCANA - DISPOSIZIONI DI MODIFICA ALLE NORME REGIONALI IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA COMUNITÀ MONTANA AREA LUCCHESE - PROROGA DELLA STESSA SINO ALL'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO AMBITO TERRITORIALE - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATO CONTRASTO CON L'AUTONOMA CAPACITÀ DEI COMUNI DI OPERARE SCELTE IN ORDINE ALL'ADESIONE ALLE COMUNITÀ MONTANE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EQUIORDINAZIONE E DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI - ESCLUSIONE - MATERIA RIENTRANTE NELLA COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 114 e 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, dell’art. 4 della legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n.68 in materia di Comunità montane, secondo cui la Comunità montana Area Lucchese continuerà ad operare sino all’individuazione del suo nuovo ambito territoriale secondo le modalità stabilite dall’art. 2, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82. Deve, infatti, ritenersi inconferente il richiamo all’art. 117, comma secondo, lettera p), Cost., nella parte in cui prevede che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia relativa alla “legislazione elettorale” e agli “organi di governo”, in quanto tale norma - con indicazione tassativa - fa espresso riferimento solo ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane, con la conseguenza che la disciplina delle Comunità montane rientra ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.. Pure inconferente deve ritenersi il riferimento all’art. 114 Cost., che non contempla le Comunità montane fra i soggetti di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto.

- Sulla natura delle Comunità montane quali enti autonomi sia dalle Regioni che dai Comuni v., citate, sent. n. 244 del 2005 e n. 229 del 2001.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  29/11/2004  n. 68  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte