Sentenza 457/2005 (ECLI:IT:COST:2005:457)
Massima numero 30029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 457/05. SICUREZZA PUBBLICA - BENEFICI A FAVORE DELLE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA - SOSPENSIONE PER TRECENTO GIORNI, IN FAVORE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO RICHIESTO L'ELARGIZIONE EX LEGE N. 44 DEL 1999, DEI TERMINI RELATIVI A PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI E IMMOBILIARI - PREVISTO EFFETTO "A SEGUITO DEL PARERE FAVOREVOLE DEL PREFETTO COMPETENTE PER TERRITORIO" -DENUNCIATA ATTRIBUZIONE AD UN FUNZIONARIO SUBORDINATO AL POTERE ESECUTIVO DEL POTERE DI ADOTTARE UN PARERE VINCOLANTE PER L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ILLEGITTIMA INCIDENZA DI DETTO POTERE SUI PROCESSI ESECUTIVI, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INDIPENDENZA E AUTONOMIA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NECESSARIA RESTITUZIONE ALLA FUNZIONE DEL PREFETTO DI UN CARATTERE PROPRIAMENTE CONSULTIVO MEDIANTE L’ABLAZIONE DELLA PAROLA “FAVOREVOLE” - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 457/05. SICUREZZA PUBBLICA - BENEFICI A FAVORE DELLE VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA - SOSPENSIONE PER TRECENTO GIORNI, IN FAVORE DEI SOGGETTI CHE ABBIANO RICHIESTO L'ELARGIZIONE EX LEGE N. 44 DEL 1999, DEI TERMINI RELATIVI A PROCESSI ESECUTIVI MOBILIARI E IMMOBILIARI - PREVISTO EFFETTO "A SEGUITO DEL PARERE FAVOREVOLE DEL PREFETTO COMPETENTE PER TERRITORIO" -DENUNCIATA ATTRIBUZIONE AD UN FUNZIONARIO SUBORDINATO AL POTERE ESECUTIVO DEL POTERE DI ADOTTARE UN PARERE VINCOLANTE PER L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ILLEGITTIMA INCIDENZA DI DETTO POTERE SUI PROCESSI ESECUTIVI, CON CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INDIPENDENZA E AUTONOMIA DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - NECESSARIA RESTITUZIONE ALLA FUNZIONE DEL PREFETTO DI UN CARATTERE PROPRIAMENTE CONSULTIVO MEDIANTE L’ABLAZIONE DELLA PAROLA “FAVOREVOLE” - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, limitatamente alla parola «favorevole». La disposizione, a tenore della quale la sospensione dei processi esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al comma 4 in favore dei soggetti, vittime di richieste estorsive, che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 8 della stessa legge, «ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale», opera, infatti, l’integrale attribuzione (non al giudice dell'esecuzione, bensì) al prefetto, e cioè ad un organo del potere esecutivo, della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo in favore dei detti soggetti, valutazione rispetto alla quale l'autorità giudiziaria è chiamata a svolgere, attraverso la previsione del parere non vincolante del presidente del tribunale, solo una funzione consultiva. Ciò comporta la violazione dei principi costituzionali posti a presidio dell'indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale, venendo ad essere investito il prefetto del potere di decidere sulle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell'usura, potere che, proprio perché incidente sul processo e, quindi, giurisdizionale, non può che spettare in via esclusiva all'autorità giudiziaria. Mediante l'ablazione della parola «favorevole», tuttavia, la norma può essere ricondotta a legittimità costituzionale, restituendo alla funzione del prefetto un carattere propriamente consultivo, non vincolante, coerente con la natura giurisdizionale del provvedimento richiesto, il potere decisorio in ordine al quale torna ad essere attribuito al giudice, che ne è il naturale ed esclusivo titolare.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, limitatamente alla parola «favorevole». La disposizione, a tenore della quale la sospensione dei processi esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al comma 4 in favore dei soggetti, vittime di richieste estorsive, che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 8 della stessa legge, «ha effetto a seguito del parere favorevole del prefetto competente per territorio, sentito il presidente del tribunale», opera, infatti, l’integrale attribuzione (non al giudice dell'esecuzione, bensì) al prefetto, e cioè ad un organo del potere esecutivo, della valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la sospensione del processo esecutivo in favore dei detti soggetti, valutazione rispetto alla quale l'autorità giudiziaria è chiamata a svolgere, attraverso la previsione del parere non vincolante del presidente del tribunale, solo una funzione consultiva. Ciò comporta la violazione dei principi costituzionali posti a presidio dell'indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale, venendo ad essere investito il prefetto del potere di decidere sulle istanze di sospensione dei processi esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell'usura, potere che, proprio perché incidente sul processo e, quindi, giurisdizionale, non può che spettare in via esclusiva all'autorità giudiziaria. Mediante l'ablazione della parola «favorevole», tuttavia, la norma può essere ricondotta a legittimità costituzionale, restituendo alla funzione del prefetto un carattere propriamente consultivo, non vincolante, coerente con la natura giurisdizionale del provvedimento richiesto, il potere decisorio in ordine al quale torna ad essere attribuito al giudice, che ne è il naturale ed esclusivo titolare.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/02/1999
n. 44
art. 20
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte