Sentenza 458/2005 (ECLI:IT:COST:2005:458)
Massima numero 30030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 458/05. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI STATALI NON DI RUOLO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - DEVOLUZIONE IN CASO DI DECESSO DEL DIPENDENTE AL CONIUGE, AI FIGLI MINORENNI, SE VIVENTI A CARICO, AI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO - DEVOLUZIONE IN CASO DI MANCANZA DI TALI SOGGETTI SECONDO LE NORME DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA COME STABILITO PER I DIPENDENTI DI RUOLO - MANCATA PREVISIONE - CONNOTAZIONE UNITARIA DELLE VARIE CATEGORIE DI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AGLI EREDI NON IURE PROPRIO MA IURE EREDITARIO - PROGRESSIVA PERDITA DI IMPORTANZA DELLA DISTINZIONE TRA IMPIEGO DI RUOLO E IMPIEGO NON DI RUOLO - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 458/05. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI STATALI NON DI RUOLO - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - DEVOLUZIONE IN CASO DI DECESSO DEL DIPENDENTE AL CONIUGE, AI FIGLI MINORENNI, SE VIVENTI A CARICO, AI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO - DEVOLUZIONE IN CASO DI MANCANZA DI TALI SOGGETTI SECONDO LE NORME DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA COME STABILITO PER I DIPENDENTI DI RUOLO - MANCATA PREVISIONE - CONNOTAZIONE UNITARIA DELLE VARIE CATEGORIE DI INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO - CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE AGLI EREDI NON IURE PROPRIO MA IURE EREDITARIO - PROGRESSIVA PERDITA DI IMPORTANZA DELLA DISTINZIONE TRA IMPIEGO DI RUOLO E IMPIEGO NON DI RUOLO - INGIUSTIFICATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI OMOGENEE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui non prevede che l'indennità di fine rapporto spettante al dipendente statale non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa. Gli emolumenti comunque riconosciuti al lavoratore alla fine del rapporto, e variamente denominati, nell’ambito del rapporto di lavoro privato, come in quello del pubblico impiego ed in quello del rapporto di lavoro con gli enti locali, hanno natura di retribuzione differita, “pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale”: di conseguenza tali indennità, alla stregua del principio sempre affermato dalla Corte costituzionale dal 1972, debbono ritenersi già entrate a far parte del patrimonio del dipendente al momento della sua morte, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2122 cod. civ., sicché, in mancanza dei soggetti legittimati individuati dalla legge, spettano agli eredi non iure proprio ma iure hereditario. Nelle pronunce della Corte costituzionale si è in particolare sottolineato poi come nella recente evoluzione normativa ed interpretativa abbia progressivamente perso importanza la distinzione tra impiego non di ruolo e impiego di ruolo, di tal che anche per il primo, disciplinato in modo organico dal d. lgs. C. p. S. recante la disposizione denunciata, presentando esso i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato, non v'è ragione di escludere la spettanza delle medesime voci retributive riconosciute ai lavoratori del settore privato ed ai dipendenti pubblici di ruolo. La connotazione unitaria, per natura e funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto, anche se governate da diversi sistemi di finanziamento e di erogazione dei singoli trattamenti, impone pertanto di dichiarare l'illegittimità di quelle norme che non consentono l'applicabilità delle regole della successione mortis causa. La progressiva caducazione, ad opera del giudice delle leggi, di tutte le norme limitative dell'attribuzione iure successionis dell'indennità di fine rapporto per tutte le varie tipologie di lavoro subordinato sottolinea la singolarità della situazione in esame, ed evidenzia il vulnus dell'art. 3 Cost.
- Sulla natura giuridica delle indennità di fine rapporto e sull’applicabilità alle stesse delle regole sulla successione mortis causa, cfr. sent. n. 8 del 1972 (relativa al rapporto di lavoro privato), sent. n. 106 del 1996 (relativa al pubblico impiego statale), e sent. n. 319 del 1991 e n. 471 del 1989 (relativa al rapporto di lavoro con gli enti locali).
- Sulla progressiva perdita di importanza della distinzione tra impiego di ruolo e impiego non di ruolo, si vedano sent. n. 156 del 1973, n. 116 del 1976, n. 236 del 1974 e n. 208 del 1986.
- Questione analoga a quella ora denunciata era stata dichiarata infondata con la sent. n. 179 del 1970.
- Sulla portata sistematica e generale del principio della trasmissibilità delle indennità di fine rapporto, sent. n. 106 del 1996 e n. 243 del 1997.
- Sulla «essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale» delle indennità di fine rapporto, cfr. sent. n. 243 e n. 99 del 1993, n. 439 del 1992, n. 63 del 1992, n. 319 del 1991 e n. 471 del 1989.
- Sulla connotazione unitaria delle varie categorie di indennità di fine rapporto e sulla conseguente generale applicazione a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato dei relativi princìpi informatori della materia, cfr. sent. n.. 243 e n. 99 del 1993.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui non prevede che l'indennità di fine rapporto spettante al dipendente statale non di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis causa. Gli emolumenti comunque riconosciuti al lavoratore alla fine del rapporto, e variamente denominati, nell’ambito del rapporto di lavoro privato, come in quello del pubblico impiego ed in quello del rapporto di lavoro con gli enti locali, hanno natura di retribuzione differita, “pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale”: di conseguenza tali indennità, alla stregua del principio sempre affermato dalla Corte costituzionale dal 1972, debbono ritenersi già entrate a far parte del patrimonio del dipendente al momento della sua morte, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2122 cod. civ., sicché, in mancanza dei soggetti legittimati individuati dalla legge, spettano agli eredi non iure proprio ma iure hereditario. Nelle pronunce della Corte costituzionale si è in particolare sottolineato poi come nella recente evoluzione normativa ed interpretativa abbia progressivamente perso importanza la distinzione tra impiego non di ruolo e impiego di ruolo, di tal che anche per il primo, disciplinato in modo organico dal d. lgs. C. p. S. recante la disposizione denunciata, presentando esso i caratteri essenziali del rapporto di lavoro subordinato, non v'è ragione di escludere la spettanza delle medesime voci retributive riconosciute ai lavoratori del settore privato ed ai dipendenti pubblici di ruolo. La connotazione unitaria, per natura e funzione, delle varie categorie di indennità di fine rapporto, anche se governate da diversi sistemi di finanziamento e di erogazione dei singoli trattamenti, impone pertanto di dichiarare l'illegittimità di quelle norme che non consentono l'applicabilità delle regole della successione mortis causa. La progressiva caducazione, ad opera del giudice delle leggi, di tutte le norme limitative dell'attribuzione iure successionis dell'indennità di fine rapporto per tutte le varie tipologie di lavoro subordinato sottolinea la singolarità della situazione in esame, ed evidenzia il vulnus dell'art. 3 Cost.
- Sulla natura giuridica delle indennità di fine rapporto e sull’applicabilità alle stesse delle regole sulla successione mortis causa, cfr. sent. n. 8 del 1972 (relativa al rapporto di lavoro privato), sent. n. 106 del 1996 (relativa al pubblico impiego statale), e sent. n. 319 del 1991 e n. 471 del 1989 (relativa al rapporto di lavoro con gli enti locali).
- Sulla progressiva perdita di importanza della distinzione tra impiego di ruolo e impiego non di ruolo, si vedano sent. n. 156 del 1973, n. 116 del 1976, n. 236 del 1974 e n. 208 del 1986.
- Questione analoga a quella ora denunciata era stata dichiarata infondata con la sent. n. 179 del 1970.
- Sulla portata sistematica e generale del principio della trasmissibilità delle indennità di fine rapporto, sent. n. 106 del 1996 e n. 243 del 1997.
- Sulla «essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente funzione previdenziale» delle indennità di fine rapporto, cfr. sent. n. 243 e n. 99 del 1993, n. 439 del 1992, n. 63 del 1992, n. 319 del 1991 e n. 471 del 1989.
- Sulla connotazione unitaria delle varie categorie di indennità di fine rapporto e sulla conseguente generale applicazione a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato dei relativi princìpi informatori della materia, cfr. sent. n.. 243 e n. 99 del 1993.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
04/04/1947
n. 207
art. 9
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte