Sentenza 459/2005 (ECLI:IT:COST:2005:459)
Massima numero 30031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  14/12/2005;  Decisione del  14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Massime associate alla pronuncia:  30032


Titolo
SENT. 459/05 A. PROFESSIONI ALPINE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI GUIDA AMBIENTALE TURISTICA PER LA CONDUZIONE DI PERSONE SINGOLE O GRUPPI IN VISITA, TRA L'ALTRO, AD AMBIENTI MONTANI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA LEGGE STATALE IN MATERIA (LEGGE N. 6 DEL 1989) CHE ATTRIBUISCONO ALLE GUIDE ALPINE LE ATTIVITÀ DI CONDUZIONE ESCURSIONISTICA IN MONTAGNA - ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE PER ESSERE STATA PROPOSTA IN RIFERIMENTO ALL’ART. 117 COST., VECCHIO TESTO - PLAUSIBILITÀ DELLA MOTIVAZIONE CIRCA L’APPLICABILITÀ DELL’EVOCATO PARAMETRO - REIEZIONE DELLA ECCEZIONE.

Testo
Va respinta l’eccezione di inammissibilità della questione prospettata per essere stata sollevata in riferimento all’art. 117 Cost. vecchio testo. Infatti l’ordinanza di remissione motiva in modo non implausibile sia la necessità di considerare il quadro delle competenze previsto nel precedente art. 117 Cost. ai fini di risolvere la controversia di cui al giudizio 'a quo', sia la sicura perdurante vigenza della legge n. 6 del 1989 anche nel presente contesto costituzionale.

V., in proposito, il precedente specifico richiamato dalla Corte cost. costituito dall’ordinanza n. 420/2002.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte