Sentenza 459/2005 (ECLI:IT:COST:2005:459)
Massima numero 30032
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
30031
Titolo
SENT. 459/05 B. PROFESSIONI ALPINE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI GUIDA AMBIENTALE TURISTICA PER LA CONDUZIONE DI PERSONE SINGOLE O GRUPPI IN VISITA, TRA L'ALTRO, AD AMBIENTI MONTANI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA LEGGE STATALE IN MATERIA (LEGGE N. 6 DEL 1989) ATTRIBUTIVI ALLE GUIDE ALPINE DELLE ATTIVITÀ DI CONDUZIONE ESCURSIONISTICA IN MONTAGNA - NON INCIDENZA SUL COMPITO SPECIFICO DELLA GUIDA ALPINA, DI ACCOMPAGNAMENTO SU TERRENI CHE COMPORTINO L’USO DI ATTREZZATURE ALPINISTICHE - OPERATIVITÀ DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NELL’AREA LASCIATA ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE REGIONALE DALLA LEGISLAZIONE DI CORNICE IN MATERIA TURISTICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 459/05 B. PROFESSIONI ALPINE - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ISTITUZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI GUIDA AMBIENTALE TURISTICA PER LA CONDUZIONE DI PERSONE SINGOLE O GRUPPI IN VISITA, TRA L'ALTRO, AD AMBIENTI MONTANI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA LEGGE STATALE IN MATERIA (LEGGE N. 6 DEL 1989) ATTRIBUTIVI ALLE GUIDE ALPINE DELLE ATTIVITÀ DI CONDUZIONE ESCURSIONISTICA IN MONTAGNA - NON INCIDENZA SUL COMPITO SPECIFICO DELLA GUIDA ALPINA, DI ACCOMPAGNAMENTO SU TERRENI CHE COMPORTINO L’USO DI ATTREZZATURE ALPINISTICHE - OPERATIVITÀ DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NELL’AREA LASCIATA ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE REGIONALE DALLA LEGISLAZIONE DI CORNICE IN MATERIA TURISTICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), sollevata, limitatamente all'inciso “ambienti montani”, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti la disciplina denunciata, che ha individuato fra le diverse “professioni turistiche di accompagnamento”, anche la “guida-ambientale escursionistica”, non erode l'area della figura professionale della guida alpina, ma opera nell'area lasciata alla discrezionalità del legislatore regionale dalla vigente legislazione di cornice in materia turistica (legge n. 6 del 1989).
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 1° febbraio 2000, n. 4 (Norme per la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento), sollevata, limitatamente all'inciso “ambienti montani”, per violazione dell'art. 117 della Costituzione, nel testo vigente prima della riforma operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti la disciplina denunciata, che ha individuato fra le diverse “professioni turistiche di accompagnamento”, anche la “guida-ambientale escursionistica”, non erode l'area della figura professionale della guida alpina, ma opera nell'area lasciata alla discrezionalità del legislatore regionale dalla vigente legislazione di cornice in materia turistica (legge n. 6 del 1989).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
01/02/2000
n. 4
art. 2
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte