Sentenza 460/2005 (ECLI:IT:COST:2005:460)
Massima numero 30033
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 460/05. PROCEDIMENTO CIVILE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE - MAGISTRATI MEMBRI DEL TRIBUNALE CHE HA EMESSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - OBBLIGO DI ASTENERSI DAL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE EX ART. 18 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATE INCIDENZA SULLA TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE E LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DELL’ERRONEA AFFERMAZIONE DELL’ESISTENZA DI UN DIRITTO VIVENTE - NATURA IMPUGNATORIA DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - CONFIGURABILITÀ DI DETTA FASE COME “ALTRO GRADO DEL PROCESSO” - CONSEGUENTE SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI ASTENSIONE EX ART. 51, PRIMO COMMA, N. 4, COD. PROC. CIV. PER IL GIUDICE CHE ABBIA PARTECIPATO ALLA DECISIONE RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - NECESSITÀ DI FAR VALERE LA MANCATA ASTENSIONE CON LA RICUSAZIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 460/05. PROCEDIMENTO CIVILE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE - MAGISTRATI MEMBRI DEL TRIBUNALE CHE HA EMESSO LA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - OBBLIGO DI ASTENERSI DAL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE EX ART. 18 DELLA LEGGE FALLIMENTARE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATE INCIDENZA SULLA TERZIETÀ ED IMPARZIALITÀ DEL GIUDICE E LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - QUESTIONE SOLLEVATA SULLA BASE DELL’ERRONEA AFFERMAZIONE DELL’ESISTENZA DI UN DIRITTO VIVENTE - NATURA IMPUGNATORIA DEL PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO - CONFIGURABILITÀ DI DETTA FASE COME “ALTRO GRADO DEL PROCESSO” - CONSEGUENTE SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI ASTENSIONE EX ART. 51, PRIMO COMMA, N. 4, COD. PROC. CIV. PER IL GIUDICE CHE ABBIA PARTECIPATO ALLA DECISIONE RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - NECESSITÀ DI FAR VALERE LA MANCATA ASTENSIONE CON LA RICUSAZIONE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui – stabilendo che «il giudice ha l'obbligo di astenersi» se «ha conosciuto» della causa «come magistrato in altro grado del processo» – non prevede l'obbligo di astensione dal partecipare al giudizio di opposizione di cui all'art. 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per il magistrato che abbia fatto parte del collegio che ha deliberato la sentenza dichiarativa di fallimento. Premesso che non esiste un diritto vivente nel senso della inesistenza di un obbligo di astensione, nel giudizio ex art. 18 della legge fallimentare, del magistrato che abbia fatto parte del collegio che ha dichiarato il fallimento opposto, deve ritenersi che l’obbligo di astensione – la cui violazione è idonea a rendere nulla la sentenza per vizio di costituzione del giudice solo se sia tempestivamente proposta la ricusazione e questa venga erroneamente respinta – presuppone che il procedimento svolgentesi davanti al medesimo ufficio giudiziario sia solo apparentemente “bifasico”, mentre in realtà esso – per le caratteristiche decisorie e potenzialmente definitive del provvedimento che chiude la prima fase e per la sostanziale identità di valutazioni da compiersi in entrambe le fasi nel rispetto del principio del contraddittorio, ancorché realizzato con modalità deformalizzate – si articola in due momenti, il secondo dei quali assume il valore di vera e propria impugnazione, e acquista, pertanto, i caratteri essenziali di «altro grado del processo»; e tale connotazione ricorre anche nella fase di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, la quale assume certamente «valore impugnatorio con contenuto sostanziale di revisio prioris instantiae», in quanto non soltanto la sentenza dichiarativa di fallimento, ove non opposta, è idonea a passare in giudicato e le condizioni che legittimano il provvedimento sono oggetto di rivalutazione in sede di opposizione, ma la gravità delle conseguenze (non di rado irreversibili) derivanti dalla dichiarazione di fallimento rende evidente come la “sommarietà” della cognizione camerale vada intesa nel senso non già di “parzialità” o “superficialità”, bensì di “deformalizzazione”.
- Sulla nozione di altro grado del processo, v. la citata sentenza n. 387 del 1999.
- Sulla diversità, rispetto al giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e ai fini dell’obbligo di astensione, del giudizio di opposizione allo stato passivo, v. le citate sentenze n. 158 del 1970 e n. 94 del 1975, nonché le ordinanze n. 304 del 1998, n. 167 del 2001, n. 75 del 2002; del reclamo ex art. 26 della legge fallimentare avverso provvedimenti del giudice delegato, v. la citata sentenza n. 363 del 1998; del giudizio promosso dal curatore su autorizzazione del giudice delegato, v. la citata ordinanza n. 176 del 2001.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui – stabilendo che «il giudice ha l'obbligo di astenersi» se «ha conosciuto» della causa «come magistrato in altro grado del processo» – non prevede l'obbligo di astensione dal partecipare al giudizio di opposizione di cui all'art. 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per il magistrato che abbia fatto parte del collegio che ha deliberato la sentenza dichiarativa di fallimento. Premesso che non esiste un diritto vivente nel senso della inesistenza di un obbligo di astensione, nel giudizio ex art. 18 della legge fallimentare, del magistrato che abbia fatto parte del collegio che ha dichiarato il fallimento opposto, deve ritenersi che l’obbligo di astensione – la cui violazione è idonea a rendere nulla la sentenza per vizio di costituzione del giudice solo se sia tempestivamente proposta la ricusazione e questa venga erroneamente respinta – presuppone che il procedimento svolgentesi davanti al medesimo ufficio giudiziario sia solo apparentemente “bifasico”, mentre in realtà esso – per le caratteristiche decisorie e potenzialmente definitive del provvedimento che chiude la prima fase e per la sostanziale identità di valutazioni da compiersi in entrambe le fasi nel rispetto del principio del contraddittorio, ancorché realizzato con modalità deformalizzate – si articola in due momenti, il secondo dei quali assume il valore di vera e propria impugnazione, e acquista, pertanto, i caratteri essenziali di «altro grado del processo»; e tale connotazione ricorre anche nella fase di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, la quale assume certamente «valore impugnatorio con contenuto sostanziale di revisio prioris instantiae», in quanto non soltanto la sentenza dichiarativa di fallimento, ove non opposta, è idonea a passare in giudicato e le condizioni che legittimano il provvedimento sono oggetto di rivalutazione in sede di opposizione, ma la gravità delle conseguenze (non di rado irreversibili) derivanti dalla dichiarazione di fallimento rende evidente come la “sommarietà” della cognizione camerale vada intesa nel senso non già di “parzialità” o “superficialità”, bensì di “deformalizzazione”.
- Sulla nozione di altro grado del processo, v. la citata sentenza n. 387 del 1999.
- Sulla diversità, rispetto al giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e ai fini dell’obbligo di astensione, del giudizio di opposizione allo stato passivo, v. le citate sentenze n. 158 del 1970 e n. 94 del 1975, nonché le ordinanze n. 304 del 1998, n. 167 del 2001, n. 75 del 2002; del reclamo ex art. 26 della legge fallimentare avverso provvedimenti del giudice delegato, v. la citata sentenza n. 363 del 1998; del giudizio promosso dal curatore su autorizzazione del giudice delegato, v. la citata ordinanza n. 176 del 2001.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 51
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte