Sentenza 461/2005 (ECLI:IT:COST:2005:461)
Massima numero 30034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 461/05. SANITÀ PUBBLICA - EPATITE CRONICA HCV CONSEGUENTE A TRASFUSIONE - INDENNIZZO - SPETTANZA AL CONIUGE CONTAGIATO DAL SOGGETTO EMOTRASFUSO - ESCLUSIONE DEL CONVIVENTE MORE UXORIO - ILLOGICITÀ E CONTRADDITORIETÀ RISPETTO ALLA FINALITÀ DI TUTELA DEI SOGGETTI ABITUALMENTE CONVIVENTI - INCIDENZA SU DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA - SUCCESSIONE NEL TEMPO DI DISCIPLINE DIVERSIFICATE - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA APPLICABILE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 461/05. SANITÀ PUBBLICA - EPATITE CRONICA HCV CONSEGUENTE A TRASFUSIONE - INDENNIZZO - SPETTANZA AL CONIUGE CONTAGIATO DAL SOGGETTO EMOTRASFUSO - ESCLUSIONE DEL CONVIVENTE MORE UXORIO - ILLOGICITÀ E CONTRADDITORIETÀ RISPETTO ALLA FINALITÀ DI TUTELA DEI SOGGETTI ABITUALMENTE CONVIVENTI - INCIDENZA SU DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA - SUCCESSIONE NEL TEMPO DI DISCIPLINE DIVERSIFICATE - OMESSA MOTIVAZIONE IN ORDINE AI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA APPLICABILE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 1, comma 6, della legge 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui non prevede che i benefici in essa previsti per i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, ed altresì per il coniuge che risulti contagiato da uno di tali soggetti, spettino anche al convivente more uxorio, che risulti contagiato da uno dei detti soggetti, di cui all'art. 1 della legge medesima. A partire dal d.l. 28 agosto 1995, n. 362, si sono infatti succeduti numerosi interventi legislativi che hanno determinato variazioni nella portata della tutela apprestata dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni: alcuni decreti legge non sono stati convertiti, ma gli effetti da essi prodotti sono stati fatti salvi da leggi successive; in particolare, la portata soggettiva della tutela è stata estesa, per il 1995 ed il 1996, a tutti i terzi contagiati dagli emotrasfusi, mentre in seguito, e per gli anni successivi, essa è stata ristretta, venendo limitata al coniuge contagiato ed al figlio contagiato durante la gestazione. Di una siffatta complessa concatenazione di norme sul tema, tuttavia, non vi è cenno nell’ordinanza di remissione, laddove sarebbe stato necessario che il giudice a quo motivasse, sia pure per escluderla, in ordine all'applicabilità ad una domanda presentata nel 1996 delle norme di legge vigenti in quell'anno, che risultano contenere una diversa estensione soggettiva della tutela. Al contrario, non viene individuato il regime giuridico vigente al momento della domanda di indennizzo, della quale non è dato conoscere neppure la esatta data di presentazione. Dalla soluzione del dubbio interpretativo posto dalla fattispecie discende la spettanza o meno del diritto all'indennizzo, con evidenti ricadute sulla rilevanza della questione. Ma non facendosi carico il giudice rimettente di alcuna argomentazione sui criteri di individuazione della norma applicabile pur in presenza di rilevanti problematiche di successione di leggi nel tempo, la questione si appalesa carente di motivazione sulla rilevanza.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., dell'art. 1, comma 6, della legge 25 luglio 1997, n. 238, nella parte in cui non prevede che i benefici in essa previsti per i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, ed altresì per il coniuge che risulti contagiato da uno di tali soggetti, spettino anche al convivente more uxorio, che risulti contagiato da uno dei detti soggetti, di cui all'art. 1 della legge medesima. A partire dal d.l. 28 agosto 1995, n. 362, si sono infatti succeduti numerosi interventi legislativi che hanno determinato variazioni nella portata della tutela apprestata dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni: alcuni decreti legge non sono stati convertiti, ma gli effetti da essi prodotti sono stati fatti salvi da leggi successive; in particolare, la portata soggettiva della tutela è stata estesa, per il 1995 ed il 1996, a tutti i terzi contagiati dagli emotrasfusi, mentre in seguito, e per gli anni successivi, essa è stata ristretta, venendo limitata al coniuge contagiato ed al figlio contagiato durante la gestazione. Di una siffatta complessa concatenazione di norme sul tema, tuttavia, non vi è cenno nell’ordinanza di remissione, laddove sarebbe stato necessario che il giudice a quo motivasse, sia pure per escluderla, in ordine all'applicabilità ad una domanda presentata nel 1996 delle norme di legge vigenti in quell'anno, che risultano contenere una diversa estensione soggettiva della tutela. Al contrario, non viene individuato il regime giuridico vigente al momento della domanda di indennizzo, della quale non è dato conoscere neppure la esatta data di presentazione. Dalla soluzione del dubbio interpretativo posto dalla fattispecie discende la spettanza o meno del diritto all'indennizzo, con evidenti ricadute sulla rilevanza della questione. Ma non facendosi carico il giudice rimettente di alcuna argomentazione sui criteri di individuazione della norma applicabile pur in presenza di rilevanti problematiche di successione di leggi nel tempo, la questione si appalesa carente di motivazione sulla rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
legge
25/07/1997
n. 238
art. 1
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte