Sentenza 462/2005 (ECLI:IT:COST:2005:462)
Massima numero 30035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
30036
Titolo
SENT. 462/05 A. IMPOSTE E TASSE - NORME DELLA REGIONE LAZIO IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA - PREVISTA ESENZIONE DAL PAGAMENTO IN CASO DI PERDITA DEL POSSESSO DEL VEICOLO ANNOTATA NEL PRA - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA TRIBUTARIA E DI COORDINAMENTO FINANZIARIO - CARENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE DELLA CENSURA PROPOSTA - RIFERIMENTO A SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 462/05 A. IMPOSTE E TASSE - NORME DELLA REGIONE LAZIO IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA - PREVISTA ESENZIONE DAL PAGAMENTO IN CASO DI PERDITA DEL POSSESSO DEL VEICOLO ANNOTATA NEL PRA - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA TRIBUTARIA E DI COORDINAMENTO FINANZIARIO - CARENZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE DELLA CENSURA PROPOSTA - RIFERIMENTO A SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile, per insufficiente motivazione della censura proposta, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione. Infatti, il ricorso con cui è promossa una questione di legittimità costituzionale in via principale deve non solo identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, ma anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della censura, mentre nella specie il ricorrente si limita a denunciare genericamente il contrasto fra le norme impugnate e gli evocati parametri costituzionali, senza indicare le ragioni della dedotta incostituzionalità.
- Sul punto v., 'ex plurimis', citate, sentt. n. 360 del 2005 e 384 del 1999.
- V., citate dal ricorrente, sentt. n. 37 del 2004, n. 311, 297 e 296 del 2003.
E’ inammissibile, per insufficiente motivazione della censura proposta, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione. Infatti, il ricorso con cui è promossa una questione di legittimità costituzionale in via principale deve non solo identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi, ma anche contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della censura, mentre nella specie il ricorrente si limita a denunciare genericamente il contrasto fra le norme impugnate e gli evocati parametri costituzionali, senza indicare le ragioni della dedotta incostituzionalità.
- Sul punto v., 'ex plurimis', citate, sentt. n. 360 del 2005 e 384 del 1999.
- V., citate dal ricorrente, sentt. n. 37 del 2004, n. 311, 297 e 296 del 2003.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
27/02/2004
n. 2
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte