Sentenza 462/2005 (ECLI:IT:COST:2005:462)
Massima numero 30036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
30035
Titolo
SENT. 462/05 B. IMPOSTE E TASSE - NORME DELLA REGIONE LAZIO IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA - DIRITTO AL RIMBORSO IN CASO DI PERDITA DEL POSSESSO DEL VEICOLO ANNOTATA NEL PRA - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA TRIBUTARIA E DI COORDINAMENTO FINANZIARIO - QUESTIONE SOLLEVATA IN TERMINI CONTRADDITTORI - INAMMISSIBILITÀ.
SENT. 462/05 B. IMPOSTE E TASSE - NORME DELLA REGIONE LAZIO IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA - DIRITTO AL RIMBORSO IN CASO DI PERDITA DEL POSSESSO DEL VEICOLO ANNOTATA NEL PRA - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA STATALE IN MATERIA TRIBUTARIA E DI COORDINAMENTO FINANZIARIO - QUESTIONE SOLLEVATA IN TERMINI CONTRADDITTORI - INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ inammissibile, per contraddittorietà della censura proposta, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal momento che il ricorrente, da un lato, nel denunciare la violazione dell’evocato parametro costituzionale, afferma la competenza esclusiva dello Stato a legiferare nella materia di disciplina dei termini per l’esercizio del diritto al rimborso delle tasse automobilistiche indebitamente pagate, dall’altro, nel denunciare l’omessa disciplina del termine di prescrizione da parte del legislatore regionale, presuppone, invece, la competenza legislativa della Regione, che prima aveva negato.
E’ inammissibile, per contraddittorietà della censura proposta, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2, della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2 sollevata in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, dal momento che il ricorrente, da un lato, nel denunciare la violazione dell’evocato parametro costituzionale, afferma la competenza esclusiva dello Stato a legiferare nella materia di disciplina dei termini per l’esercizio del diritto al rimborso delle tasse automobilistiche indebitamente pagate, dall’altro, nel denunciare l’omessa disciplina del termine di prescrizione da parte del legislatore regionale, presuppone, invece, la competenza legislativa della Regione, che prima aveva negato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
27/02/2004
n. 2
art. 6
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte