Ordinanza 463/2005 (ECLI:IT:COST:2005:463)
Massima numero 30037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 463/05. STRANIERO E APOLIDE - STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - AUTOMATICITÀ DEL PROVVEDIMENTO IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ENTRO IL TERMINE DI OTTO GIORNI LAVORATIVI DALL'INGRESSO IN ITALIA, PUR IN IPOTESI DI LEGITTIMO INGRESSO IN ITALIA E DI SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO DI SOGGIORNO - LAMENTATA VIOLAZIONE DI DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA E INGIUSTIFICATA DIVERSA DISCIPLINA RISPETTO AL CASO DI RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - RIFERIBILITÀ DELL’AUTOMATISMO ESPULSIVO AL PRINCIPIO DI LEGALITÀ - NON OMOGENEITÀ DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO E NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLE RELATIVE DISCIPLINE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 463/05. STRANIERO E APOLIDE - STRANIERO - ESPULSIONE AMMINISTRATIVA - AUTOMATICITÀ DEL PROVVEDIMENTO IN CONSEGUENZA DELLA MANCATA RICHIESTA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ENTRO IL TERMINE DI OTTO GIORNI LAVORATIVI DALL'INGRESSO IN ITALIA, PUR IN IPOTESI DI LEGITTIMO INGRESSO IN ITALIA E DI SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO DI SOGGIORNO - LAMENTATA VIOLAZIONE DI DIRITTO FONDAMENTALE DELLA PERSONA E INGIUSTIFICATA DIVERSA DISCIPLINA RISPETTO AL CASO DI RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO - RIFERIBILITÀ DELL’AUTOMATISMO ESPULSIVO AL PRINCIPIO DI LEGALITÀ - NON OMOGENEITÀ DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO E NON IRRAGIONEVOLEZZA DELLE RELATIVE DISCIPLINE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 5, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurati, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che l’omessa richiesta, da parte dello straniero, del permesso di soggiorno nel termine di otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, comporti, anche quando l’ingresso sia avvenuto legittimamente e sussistano le condizioni per l’ottenimento del permesso, l’automatica emissione del decreto di espulsione, senza una preventiva valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno. Infatti, quanto al primo dei parametri invocati, l’automatismo espulsivo altro non è che il riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa. Quanto, poi, all’asserita lesione dell’art. 3 Cost., le due situazioni poste a raffronto – omessa presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e tardiva presentazione della domanda di rinnovo – sono tra loro eterogenee, poiché diversa è la rilevanza dell’obbligo rimasto inadempiuto (altro essendo l’obbligo di chiedere per la prima volta il permesso, altro quello di chiedere il rinnovo, posto che, in questo caso, vi è già stato un esame positivo da parte dell’autorità amministrativa circa la condizione personale dello straniero) e diverso è anche il tipo di violazione, in quanto, nel primo caso, si discute di tardiva presentazione della domanda e, nel secondo, di totale omissione della richiesta. A ciò si aggiunga che l’accoglimento del petitum del rimettente finirebbe per svuotare di significato non solo la fissazione del termine perentorio, ma addirittura la stessa previsione dell’obbligo di chiedere il permesso di soggiorno, poiché l’autorità amministrativa, accertata l’omessa presentazione della domanda, dovrebbe in pratica comportarsi come se essa fosse stata presentata, verificando se lo straniero sia comunque in possesso dei requisiti.
- Sulla conformità all’art. 2 Cost. dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 v., citate, ord. n. 146 e 200 del 2002 e, in riferimento alla disciplina previgente, sent. n. 353 del 1997.
- Con sent. 20 maggio 2003, n. 7892, citata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la mancata esclusione dell’automatismo espulsivo, in caso di spontanea presentazione tardiva della domanda di rinnovo, non implica elusione dei termini per l’ordinato svolgimento del procedimento di rinnovo, poiché l’inutile decorso del termine di tolleranza non è privo di effetti ma consente pur sempre l’avvio d’ufficio della procedura di espulsione.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 2, e 5, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, censurati, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che l’omessa richiesta, da parte dello straniero, del permesso di soggiorno nel termine di otto giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, comporti, anche quando l’ingresso sia avvenuto legittimamente e sussistano le condizioni per l’ottenimento del permesso, l’automatica emissione del decreto di espulsione, senza una preventiva valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo di soggiorno. Infatti, quanto al primo dei parametri invocati, l’automatismo espulsivo altro non è che il riflesso del principio di stretta legalità che permea l’intera disciplina dell’immigrazione e che costituisce anche per gli stranieri presidio ineliminabile dei loro diritti, consentendo di scongiurare possibili arbitri da parte dell’autorità amministrativa. Quanto, poi, all’asserita lesione dell’art. 3 Cost., le due situazioni poste a raffronto – omessa presentazione della richiesta di permesso di soggiorno e tardiva presentazione della domanda di rinnovo – sono tra loro eterogenee, poiché diversa è la rilevanza dell’obbligo rimasto inadempiuto (altro essendo l’obbligo di chiedere per la prima volta il permesso, altro quello di chiedere il rinnovo, posto che, in questo caso, vi è già stato un esame positivo da parte dell’autorità amministrativa circa la condizione personale dello straniero) e diverso è anche il tipo di violazione, in quanto, nel primo caso, si discute di tardiva presentazione della domanda e, nel secondo, di totale omissione della richiesta. A ciò si aggiunga che l’accoglimento del petitum del rimettente finirebbe per svuotare di significato non solo la fissazione del termine perentorio, ma addirittura la stessa previsione dell’obbligo di chiedere il permesso di soggiorno, poiché l’autorità amministrativa, accertata l’omessa presentazione della domanda, dovrebbe in pratica comportarsi come se essa fosse stata presentata, verificando se lo straniero sia comunque in possesso dei requisiti.
- Sulla conformità all’art. 2 Cost. dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 v., citate, ord. n. 146 e 200 del 2002 e, in riferimento alla disciplina previgente, sent. n. 353 del 1997.
- Con sent. 20 maggio 2003, n. 7892, citata, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che la mancata esclusione dell’automatismo espulsivo, in caso di spontanea presentazione tardiva della domanda di rinnovo, non implica elusione dei termini per l’ordinato svolgimento del procedimento di rinnovo, poiché l’inutile decorso del termine di tolleranza non è privo di effetti ma consente pur sempre l’avvio d’ufficio della procedura di espulsione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 13
co. 2
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 5
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte