Ordinanza 464/2005 (ECLI:IT:COST:2005:464)
Massima numero 30038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 23/12/2005; Pubblicazione in G. U. 28/12/2005
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 464/05. STRANIERO E APOLIDE - STRANIERO - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DI GENITORI ULTRASESSANTENNI, A CARICO DI STRANIERO REGOLARMENTE IN ITALIA - CONDIZIONI - ASSENZA DI ALTRI FIGLI NEL PAESE DI ORIGINE O DI PROVENIENZA, O CON FIGLI CHE NON POSSONO ADEGUATAMENTE PROVVEDERE AL SOSTEGNO ANCHE PERSONALE, DEI GENITORI, PER “IMPOSSIBILITÀ DOVUTA A GRAVI MOTIVI DI SALUTE” - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA FAMIGLIA, DEL DIRITTO FONDAMENTALE AD UNA VITA "DIGNITOSA ED INDIPENDENTE", NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA SUL PIANO GIURIDICO, ECONOMICO E SOCIALE, SANCITO DALLA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIÀ DICHIARATA NON FONDATA - INIDONEITÀ DELLE NORME DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO A FUNGERE DA PARAMETRO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ - EVOCAZIONE A PARAMETRO DI NORME DELLA COSTITUZIONE EUROPEA, NON ANCORA ENTRATE IN VIGORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 464/05. STRANIERO E APOLIDE - STRANIERO - RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DI GENITORI ULTRASESSANTENNI, A CARICO DI STRANIERO REGOLARMENTE IN ITALIA - CONDIZIONI - ASSENZA DI ALTRI FIGLI NEL PAESE DI ORIGINE O DI PROVENIENZA, O CON FIGLI CHE NON POSSONO ADEGUATAMENTE PROVVEDERE AL SOSTEGNO ANCHE PERSONALE, DEI GENITORI, PER “IMPOSSIBILITÀ DOVUTA A GRAVI MOTIVI DI SALUTE” - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA FAMIGLIA, DEL DIRITTO FONDAMENTALE AD UNA VITA "DIGNITOSA ED INDIPENDENTE", NONCHÉ DEL PRINCIPIO DI PROTEZIONE DELLA FAMIGLIA SUL PIANO GIURIDICO, ECONOMICO E SOCIALE, SANCITO DALLA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRA GIÀ DICHIARATA NON FONDATA - INIDONEITÀ DELLE NORME DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO A FUNGERE DA PARAMETRO DEL GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ - EVOCAZIONE A PARAMETRO DI NORME DELLA COSTITUZIONE EUROPEA, NON ANCORA ENTRATE IN VIGORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, letti alla luce dell’art. 6 (recte, 8) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e degli artt. II-85 e II-93 della Costituzione per l’Europa, resa esecutiva con la legge 7 aprile 2005, n. 57, censurato nella parte in cui ammette il ricongiungimento allo straniero residente in Italia dei genitori ultrasessantacinquenni solo qualora gli altri figli, residenti all’estero, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. La medesima questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 10 della Costituzione, è già stata dichiarata infondata con la sentenza n. 224 del 2005, nella quale si è affermato il principio, applicabile anche nella specie, che l’inviolabilità del diritto all’unità familiare deve avere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e i figli minori, ma non ha un’estensione così ampia da ricomprendere anche le ipotesi di ricongiungimento dei figli maggiorenni o dei genitori, in quanto, nel rapporto fra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine, e genitori l’unità familiare perde la caratteristica di diritto inviolabile costituzionalmente garantito e, contestualmente, si aprono margini che consentono al legislatore di bilanciare l’interesse all’affetto con altri interessi di rilievo. In tal senso, il legislatore può legittimamente porre dei limiti all’accesso degli stranieri nel territorio nazionale, poiché sussiste in materia un’ampia discrezionalità limitata solo dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli, il che non è dato ravvisare nella decisione di circoscrivere il ricongiungimento ai casi in cui vi sia una effettiva e grave situazione di bisogno dei familiari che non possono autonomamente soddisfare le proprie esigenze primarie di vita.
- Sul bilanciamento tra interesse dello Stato a regolamentare l’ingresso degli stranieri in Italia e il diritto degli stranieri all’unità familiare v., citata, sent. n. 232 del 2001.
- La sent. n. 120 del 1967, citata, ha affermato che l’art. 3 della Costituzione può essere riferito agli stranieri solo laddove si deduca che la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza involga diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo, il che è da escludere con riguardo al rapporto con i figli maggiorenni.
- La sent. n. 15 del 1982, citata, ha affermato che l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non assume valore di norma parametro.
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, letti alla luce dell’art. 6 (recte, 8) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, e degli artt. II-85 e II-93 della Costituzione per l’Europa, resa esecutiva con la legge 7 aprile 2005, n. 57, censurato nella parte in cui ammette il ricongiungimento allo straniero residente in Italia dei genitori ultrasessantacinquenni solo qualora gli altri figli, residenti all’estero, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute. La medesima questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 10 della Costituzione, è già stata dichiarata infondata con la sentenza n. 224 del 2005, nella quale si è affermato il principio, applicabile anche nella specie, che l’inviolabilità del diritto all’unità familiare deve avere la più ampia tutela con riferimento alla famiglia nucleare, in relazione al ricongiungimento dello straniero con il coniuge e i figli minori, ma non ha un’estensione così ampia da ricomprendere anche le ipotesi di ricongiungimento dei figli maggiorenni o dei genitori, in quanto, nel rapporto fra figli maggiorenni, ormai allontanatisi dal nucleo di origine, e genitori l’unità familiare perde la caratteristica di diritto inviolabile costituzionalmente garantito e, contestualmente, si aprono margini che consentono al legislatore di bilanciare l’interesse all’affetto con altri interessi di rilievo. In tal senso, il legislatore può legittimamente porre dei limiti all’accesso degli stranieri nel territorio nazionale, poiché sussiste in materia un’ampia discrezionalità limitata solo dal vincolo che le scelte non risultino manifestamente irragionevoli, il che non è dato ravvisare nella decisione di circoscrivere il ricongiungimento ai casi in cui vi sia una effettiva e grave situazione di bisogno dei familiari che non possono autonomamente soddisfare le proprie esigenze primarie di vita.
- Sul bilanciamento tra interesse dello Stato a regolamentare l’ingresso degli stranieri in Italia e il diritto degli stranieri all’unità familiare v., citata, sent. n. 232 del 2001.
- La sent. n. 120 del 1967, citata, ha affermato che l’art. 3 della Costituzione può essere riferito agli stranieri solo laddove si deduca che la violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza involga diritti fondamentali e inviolabili dell’uomo, il che è da escludere con riguardo al rapporto con i figli maggiorenni.
- La sent. n. 15 del 1982, citata, ha affermato che l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non assume valore di norma parametro.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 29
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte