Sentenza 465/2005 (ECLI:IT:COST:2005:465)
Massima numero 30039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 465/05. REGIONE MARCHE - IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE REGIONALE GIÀ INQUADRATO AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA UNDICESIMO, DELLA LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 1979 - REINQUADRAMENTO, A DOMANDA, NEL LIVELLO SUPERIORE - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DEL PRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO, IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 465/05. REGIONE MARCHE - IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE REGIONALE GIÀ INQUADRATO AI SENSI DELL’ART. 20, COMMA UNDICESIMO, DELLA LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 1979 - REINQUADRAMENTO, A DOMANDA, NEL LIVELLO SUPERIORE - RICORSO DEL GOVERNO - LESIONE DEL PRINCIPIO DEL PUBBLICO CONCORSO, IRRAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
Illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10: la norma, infatti, nel prevedere che il personale dipendente della Regione inquadrato ai sensi dell’art. 20, comma 11, della legge della Regione Marche 24 novembre 1979, n. 41 e in possesso di determinati requisiti, possa avvalersi, a domanda, dei benefici dell’art. 86 della legge della regione Marche 1 giugno 1980, n. 47 ed essere automaticamente inserito nel livello superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento, determina un automatico e generalizzato scivolamento di soggetti precisamente individuati verso la qualifica superiore, ponendosi, così, in evidente contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso, senza che sussistano peculiari situazioni che giustifichino la deroga. Non può, infatti, dirsi che le norme censurate si giustifichino in base ad eccezionali esigenze di riorganizzazione delle strutture amministrative regionali, dal momento che esse si riferiscono anche al personale in quiescenza, in relazione al quale non è, evidentemente, invocabile detta esigenza, nonché al personale già in servizio e, come tale, legato da stabile rapporto di dipendenza con l’amministrazione regionale.
- Sulla necessità del pubblico concorso v., citata, sent. n. 159 del 2005.
Illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10: la norma, infatti, nel prevedere che il personale dipendente della Regione inquadrato ai sensi dell’art. 20, comma 11, della legge della Regione Marche 24 novembre 1979, n. 41 e in possesso di determinati requisiti, possa avvalersi, a domanda, dei benefici dell’art. 86 della legge della regione Marche 1 giugno 1980, n. 47 ed essere automaticamente inserito nel livello superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento, determina un automatico e generalizzato scivolamento di soggetti precisamente individuati verso la qualifica superiore, ponendosi, così, in evidente contrasto con il principio costituzionale del pubblico concorso, senza che sussistano peculiari situazioni che giustifichino la deroga. Non può, infatti, dirsi che le norme censurate si giustifichino in base ad eccezionali esigenze di riorganizzazione delle strutture amministrative regionali, dal momento che esse si riferiscono anche al personale in quiescenza, in relazione al quale non è, evidentemente, invocabile detta esigenza, nonché al personale già in servizio e, come tale, legato da stabile rapporto di dipendenza con l’amministrazione regionale.
- Sulla necessità del pubblico concorso v., citata, sent. n. 159 del 2005.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
13/05/2004
n. 10
art. 4
co. 2
legge della Regione Marche
13/05/2004
n. 10
art. 4
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 3
Altri parametri e norme interposte