Sentenza 466/2005 (ECLI:IT:COST:2005:466)
Massima numero 30040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  14/12/2005;  Decisione del  14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:  30041


Titolo
SENT. 466/05 A. OGGETTO DEL GIUDIZIO - SOPRAVVENUTA MODIFICA DELLA NORMA CENSURATA - INAPPLICABILITÀ NEL GIUDIZIO 'A QUO' - QUESTIONE CHE RESTA INDIVIDUATA NEI TERMINI PROPOSTI DAL RIMETTENTE.

Testo
Le modifiche, successive all’ordinanza di rimessione, delle norme penali oggetto del giudizio di costituzionalità, che comportino un’aggravamento della posizione dell’imputato – in via immediata per effetto dell’aggravamento della pena (nella specie, della stessa norma incriminatrice denunciata), ed in via mediata in conseguenza delle modifiche del quadro normativo di riferimento -, non essendo applicabili, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, cod. pen., al processo 'a quo', non impongono la restituzione degli atti al giudice remittente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte