Sentenza 466/2005 (ECLI:IT:COST:2005:466)
Massima numero 30041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del  14/12/2005;  Decisione del  14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:  30040


Titolo
SENT. 466/05 B. STRANIERO - REATO DI REINGRESSO NEL TERRITORIO NAZIONALE IN VIOLAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE ADOTTATO DAL PREFETTO - FATTO COMMESSO DA SOGGETTO GIÀ DENUNCIATO PER IL MEDESIMO REATO ED ESPULSO - FATTISPECIE SANZIONATA COME DELITTO - INGIUSTIFICATA EQUIPARAZIONE ALLA CONDOTTA IN VIOLAZIONE DI UN ORDINE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E IRRAGIONEVOLE DIVERSITÀ DI TRATTAMENTO FRA TRASGRESSORI AL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO IN RELAZIONE ALLA MERA CIRCOSTANZA DELL’AVVENUTA DENUNCIA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 13, comma 13-bis, secondo periodo, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, risultante dalle modifiche introdotte nel testo dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ( e nel testo vigente prima delle modifiche recate all’art. 13 del t.u. dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271), che punisce a titolo di delitto, con la reclusione da uno a quattro anni, lo straniero che, essendo stato denunciato ed espulso per il reato di cui al precedente comma 13 – il quale punisce invece a titolo di contravvenzione, con la pena dell'arresto e l'espulsione con accompagnamento alla frontiera lo straniero che, espulso dal territorio dello Stato, vi rientri senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno -, faccia reingresso nel territorio nazionale. Attribuendo, infatti, alla mera circostanza dell'avvenuta denunzia per il reato di reingresso l'efficacia di trasformare in delitto un comportamento altrimenti costituente reato contravvenzionale, la disposione censurata si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., atteso che la denuncia è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce, sicché non possono farsi derivare conseguenze pregiudizievoli per il denunciato soltanto dalla denuncia, comportando questa solo l'obbligo degli organi competenti di verificare se e quali dei fatti esposti corrispondano alla realtà e se rientrino in ipotesi penalmente sanzionate, ossia di accertare se sussistano le condizioni per l'inizio di un procedimento penale.

- La denuncia è atto che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante riferisce: v. sentenze n. 78/2005, nonché sentenza n. 173/1997.

- Illegittimità costituzionale del giudizio di convalida come regolato dall’art. 13, comma 5.bis del t.u. sull’immigrazione: sentenza n. 222/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 13  co. 13

legge  30/07/2002  n. 189  art. 12  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 27  co. 2

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte