Sentenza 467/2005 (ECLI:IT:COST:2005:467)
Massima numero 30042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  14/12/2005;  Decisione del  14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:  30043  30044


Titolo
SENT. 467/05 A. ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - INDIVIDUAZIONE DEL PARAMETRO - DENUNCIATA CONTRADDITTORIETÀ E PERPLESSITÀ - REIEZIONE.

Testo
Deve essere disattesa la censura di inammissibilità del ricorso in via principale sollevata dalla difesa della Regione Campania per contraddittoria e perplessa individuazione del parametro invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che indica sia il secondo che il terzo comma dell’art. 117 della Costituzione, pur trattandosi della medesima materia (tutela della salute): infatti, è ben possibile contestare la legittimità costituzionale di una norma di legge regionale contemporaneamente alla luce del secondo e del terzo comma dell’art. 117 Cost., sia che si faccia valere un rapporto gradato fra i due presunti vizi, sia che si sostenga la contemporanea incidenza su più profili di una singola disposizione legislativa.

- V., citata, sentenza n. 162/2004.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte