Sentenza 467/2005 (ECLI:IT:COST:2005:467)
Massima numero 30043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Titolo
SENT. 467/05 B. REGIONE CAMPANIA - SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI - SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO PER I NATI DA MADRI SIEROPOSITIVE PER HIV - MANCATA PREVISIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE ED IN PARTICOLARE CON I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 467/05 B. REGIONE CAMPANIA - SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI - SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO PER I NATI DA MADRI SIEROPOSITIVE PER HIV - MANCATA PREVISIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATO CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE ED IN PARTICOLARE CON I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, censurato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, là dove riconosce l’assistenza sanitaria mediante l’erogazione di prodotti dietetici solo ai portatori di particolari stati morbosi e non prevede l’erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive, così disciplinando una prestazione sanitaria in senso riduttivo rispetto al livello essenziale stabilito dalla normativa statale, che riunisce tali prestazioni nel medesimo contesto normativo, in particolare il decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001. Infatti, l’erogazione gratuita di prodotti dietetici a specifiche categorie di portatori di stati morbosi tassativamente individuati e l’erogazione gratuita di sostituti del latte materno ai figli di madri sieropositive si propongono finalità differenti, correlate alle diverse qualità dei destinatari: una finalità di assistenza sanitaria curativa per coloro che risultano già affetti da malattie che richiedono un’alimentazione specifica ed una finalità di prevenzione per i lattanti che debbono essere preservati dal pericolo di contagio veicolato dal latte materno. Poste queste diversità, viene in evidenza come una legge regionale destinata alla tutela di soggetti affetti da malattie particolari non possa che partire dalla definizione dei livelli essenziali di prestazione data dalla legislazione statale sugli stati morbosi posti a presupposto della tutela e l’introduzione in questo contesto di prodotti alimentari destinati ai lattanti si sarebbe collocata fuori dal dichiarato ambito operativo della legge regionale, limitato alla tutela dei soggetti portatori di quelle patologie già individuate dalla normativa statale. A ciò si aggiunga che la mancata previsione dell’erogazione di sostituti del latte non ha effetto preclusivo di tale forma di assistenza integrativa, che rimane garantita dalla normativa statale, in cui è previsto che l’esistenza della condizione di figlio di madre sieropositiva venga accertata e certificata da specialista del Servizio sanitario nazionale.
Non è fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, censurato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, della Costituzione, là dove riconosce l’assistenza sanitaria mediante l’erogazione di prodotti dietetici solo ai portatori di particolari stati morbosi e non prevede l’erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive, così disciplinando una prestazione sanitaria in senso riduttivo rispetto al livello essenziale stabilito dalla normativa statale, che riunisce tali prestazioni nel medesimo contesto normativo, in particolare il decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001. Infatti, l’erogazione gratuita di prodotti dietetici a specifiche categorie di portatori di stati morbosi tassativamente individuati e l’erogazione gratuita di sostituti del latte materno ai figli di madri sieropositive si propongono finalità differenti, correlate alle diverse qualità dei destinatari: una finalità di assistenza sanitaria curativa per coloro che risultano già affetti da malattie che richiedono un’alimentazione specifica ed una finalità di prevenzione per i lattanti che debbono essere preservati dal pericolo di contagio veicolato dal latte materno. Poste queste diversità, viene in evidenza come una legge regionale destinata alla tutela di soggetti affetti da malattie particolari non possa che partire dalla definizione dei livelli essenziali di prestazione data dalla legislazione statale sugli stati morbosi posti a presupposto della tutela e l’introduzione in questo contesto di prodotti alimentari destinati ai lattanti si sarebbe collocata fuori dal dichiarato ambito operativo della legge regionale, limitato alla tutela dei soggetti portatori di quelle patologie già individuate dalla normativa statale. A ciò si aggiunga che la mancata previsione dell’erogazione di sostituti del latte non ha effetto preclusivo di tale forma di assistenza integrativa, che rimane garantita dalla normativa statale, in cui è previsto che l’esistenza della condizione di figlio di madre sieropositiva venga accertata e certificata da specialista del Servizio sanitario nazionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
11/02/2003
n. 2
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte