Sentenza 467/2005 (ECLI:IT:COST:2005:467)
Massima numero 30044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Titolo
SENT. 467/05 C. REGIONE CAMPANIA - SANITÀ PUBBLICA - RISTORAZIONE DIFFERENZIATA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FORNITURA DI PASTI DIFFERENZIATI AI SOGGETTI AVENTI PROBLEMI CONNESSI ALL’ALIMENTAZIONE - OBBLIGO GRAVANTE SU TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E NON SOLO SU QUELLE REGIONALI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA STATALE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 467/05 C. REGIONE CAMPANIA - SANITÀ PUBBLICA - RISTORAZIONE DIFFERENZIATA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FORNITURA DI PASTI DIFFERENZIATI AI SOGGETTI AVENTI PROBLEMI CONNESSI ALL’ALIMENTAZIONE - OBBLIGO GRAVANTE SU TUTTE LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E NON SOLO SU QUELLE REGIONALI - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA STATALE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, censurato, in riferimento al principio di leale collaborazione previsto dall’art. 120, secondo comma, della Costituzione, là dove pone a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi con l’alimentazione, dal momento che, poiché le Regioni hanno potestà legislativa concorrente sia in materia di tutela della salute che di alimentazione, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le leggi dalle stesse validamente emanate devono avere effetto nei confronti di tutti i soggetti istituzionali che esercitano potestà amministrative ad esse riconducibili: sarebbe paradossale che la somministrazione di pasti differenziati ai soggetti portatori di patologie riconosciute dalla legge come presupposti per il godimento del diritto avvenisse solo nelle strutture dipendenti dalla Regione, con un immotivato e irragionevole sacrificio del diritto alla salute di chi, per avventura, dovesse servirsi di mense statali.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Campania 11 febbraio 2003, n. 2, censurato, in riferimento al principio di leale collaborazione previsto dall’art. 120, secondo comma, della Costituzione, là dove pone a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di fornire pasti differenziati ai soggetti aventi problemi connessi con l’alimentazione, dal momento che, poiché le Regioni hanno potestà legislativa concorrente sia in materia di tutela della salute che di alimentazione, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., le leggi dalle stesse validamente emanate devono avere effetto nei confronti di tutti i soggetti istituzionali che esercitano potestà amministrative ad esse riconducibili: sarebbe paradossale che la somministrazione di pasti differenziati ai soggetti portatori di patologie riconosciute dalla legge come presupposti per il godimento del diritto avvenisse solo nelle strutture dipendenti dalla Regione, con un immotivato e irragionevole sacrificio del diritto alla salute di chi, per avventura, dovesse servirsi di mense statali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
11/02/2003
n. 2
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 120
co. 2
Altri parametri e norme interposte