Sentenza 468/2005 (ECLI:IT:COST:2005:468)
Massima numero 30045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
30046
Titolo
SENT. 468/05 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO - ONERE PER IL RICORRENTE DI VERSARE PRESSO LA CANCELLERIA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO, UNA SOMMA PARI ALLA METÀ DEL MASSIMO EDITTALE DELLA SANZIONE INFLITTA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - CENSURA DI DISPOSIZIONE GIÀ DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 468/05 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO - ONERE PER IL RICORRENTE DI VERSARE PRESSO LA CANCELLERIA, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO, UNA SOMMA PARI ALLA METÀ DEL MASSIMO EDITTALE DELLA SANZIONE INFLITTA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - CENSURA DI DISPOSIZIONE GIÀ DICHIARATA INCOSTITUZIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la parte in cui prevede che all’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. La norma in questione, infatti, è già stata dichiarata incostituzionale con sent. 114 del 2004, nella quale si è osservato che, alla luce del principio secondo cui tutti – indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali o sociali - possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, deve ritenersi che l’imposizione dell’onere economico di cui all’art. 204-bis finisca con il pregiudicare l’esercizio di diritti che l’art. 24 Cost. proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull’ammissibilità dell’azione esperita.
- V., citata, sent. n. 114 del 2004.
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 204-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la parte in cui prevede che all’atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore. La norma in questione, infatti, è già stata dichiarata incostituzionale con sent. 114 del 2004, nella quale si è osservato che, alla luce del principio secondo cui tutti – indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali o sociali - possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, deve ritenersi che l’imposizione dell’onere economico di cui all’art. 204-bis finisca con il pregiudicare l’esercizio di diritti che l’art. 24 Cost. proclama inviolabili, considerato che il mancato versamento comporta un effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio, incidendo direttamente sull’ammissibilità dell’azione esperita.
- V., citata, sent. n. 114 del 2004.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 3
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte