Sentenza 468/2005 (ECLI:IT:COST:2005:468)
Massima numero 30046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
30045
Titolo
SENT. 468/05 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO - AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA NELLA MISURA RIDOTTA CONSENTITA - IMPROPONIBILITÀ DELL’AZIONE ESPERITA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 468/05 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO - AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA NELLA MISURA RIDOTTA CONSENTITA - IMPROPONIBILITÀ DELL’AZIONE ESPERITA - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rispettivamente introdotti dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, e dall’art. 4, comma 1-septies, del menzionato decreto-legge n. 151 del 2003, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, laddove stabiliscono che la contestazione si intende definita con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta e che il trasgressore può proporre ricorso al giudice di pace solo in quanto non sia stato effettuato il suddetto pagamento. Non sussiste, infatti, violazione dell’art. 3 Cost., dal momento che il beneficio è riconosciuto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi: proprio in ragione delle finalità deflattive dell’istituto, la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio è diversa da quella di chi si avvale del rimedio. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 24 Cost.: infatti, la scelta tra il pagare in misura ridotta e l’impugnare, invece, il verbale, è il risultato di una libera determinazione dell’interessato, il quale non subisce condizionamenti poichè, laddove opti per l’esercizio del diritto di azione, non è destinato, necessariamente, a subire un aggravamento della sanzione, in quanto il Giudice di pace, nella sua discrezionalità, ha la possibilità di determinarne l’importo anche nel minimo previsto, e cioè in misura corrispondente a quella ridotta.
- Sulla possibilità per il Giudice di pace di determinare l’entità della sanzione pecuniaria nel minimo previsto v., citate, ord. n. 350 e 67 del 1994.
- Sulle finalità deflattive dell’istituto del pagamento in misura ridotta v., citata, ord. n. 350 del 1994.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126-bis, comma 2, e 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rispettivamente introdotti dall’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, e dall’art. 4, comma 1-septies, del menzionato decreto-legge n. 151 del 2003, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, laddove stabiliscono che la contestazione si intende definita con il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta e che il trasgressore può proporre ricorso al giudice di pace solo in quanto non sia stato effettuato il suddetto pagamento. Non sussiste, infatti, violazione dell’art. 3 Cost., dal momento che il beneficio è riconosciuto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi: proprio in ragione delle finalità deflattive dell’istituto, la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio è diversa da quella di chi si avvale del rimedio. Non sussiste neppure la violazione dell’art. 24 Cost.: infatti, la scelta tra il pagare in misura ridotta e l’impugnare, invece, il verbale, è il risultato di una libera determinazione dell’interessato, il quale non subisce condizionamenti poichè, laddove opti per l’esercizio del diritto di azione, non è destinato, necessariamente, a subire un aggravamento della sanzione, in quanto il Giudice di pace, nella sua discrezionalità, ha la possibilità di determinarne l’importo anche nel minimo previsto, e cioè in misura corrispondente a quella ridotta.
- Sulla possibilità per il Giudice di pace di determinare l’entità della sanzione pecuniaria nel minimo previsto v., citate, ord. n. 350 e 67 del 1994.
- Sulle finalità deflattive dell’istituto del pagamento in misura ridotta v., citata, ord. n. 350 del 1994.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 2
decreto legislativo
15/01/2002
n. 9
art. 7
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 7
co. 3
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte