Sentenza 469/2005 (ECLI:IT:COST:2005:469)
Massima numero 30047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Titolo
SENT. 469/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INTERVENTO DI SOGGETTI PRIVATI - INAMMISSIBILITÀ.
SENT. 469/05 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - INTERVENTO DI SOGGETTI PRIVATI - INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E’ inammissibile l’intervento di soggetti privati nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, dal momento che detto giudizio si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, mentre per coloro che siano privi di tale potestà restano fermi i mezzi di tutela delle posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali, ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale.
- Con riferimento al giudizio previsto dall’art. 123, secondo comma, Cost., v., citata, sent. n. 378 del 2004.
E’ inammissibile l’intervento di soggetti privati nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, dal momento che detto giudizio si svolge esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa, mentre per coloro che siano privi di tale potestà restano fermi i mezzi di tutela delle posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali, ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale.
- Con riferimento al giudizio previsto dall’art. 123, secondo comma, Cost., v., citata, sent. n. 378 del 2004.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte