Sentenza 469/2005 (ECLI:IT:COST:2005:469)
Massima numero 30048
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Titolo
SENT. 469/05 B. REGIONE UMBRIA - PROCEDURA DI PROMULGAZIONE DELLO STATUTO - DELIBERA STATUTARIA GIÀ DICHIARATA PARZIALMENTE ILLEGITTIMA - PROMULGAZIONE SENZA PREVENTIVO RIESAME E NUOVA APPROVAZIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 123, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, LESIONE DEL DIRITTO DEGLI ELETTORI DI RICHIEDERE REFERENDUM POPOLARE - RICORSO PROPOSTO IN BASE ALLA PROCEDURA DI IMPUGNAZIONE A POSTERIORI DELLE ORDINARIE LEGGI REGIONALI, ANZICHÉ SECONDO LO SPECIALE CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PREVISTO PER LO STATUTO REGIONALE DALL’ART. 127, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 469/05 B. REGIONE UMBRIA - PROCEDURA DI PROMULGAZIONE DELLO STATUTO - DELIBERA STATUTARIA GIÀ DICHIARATA PARZIALMENTE ILLEGITTIMA - PROMULGAZIONE SENZA PREVENTIVO RIESAME E NUOVA APPROVAZIONE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 123, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, LESIONE DEL DIRITTO DEGLI ELETTORI DI RICHIEDERE REFERENDUM POPOLARE - RICORSO PROPOSTO IN BASE ALLA PROCEDURA DI IMPUGNAZIONE A POSTERIORI DELLE ORDINARIE LEGGI REGIONALI, ANZICHÉ SECONDO LO SPECIALE CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PREVISTO PER LO STATUTO REGIONALE DALL’ART. 127, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), sollevata in riferimento agli artt. 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, dal momento che il ricorso del Presidente del Consiglio è stato proposto non nell’ambito del procedimento di controllo preventivo di cui all’art. 123, secondo comma, Cost., ma nell’esercizio del potere che l’art. 127, primo comma, Cost. riconosce al Governo di impugnare a posteriori le leggi regionali, assumendo come termine iniziale per l’esercizio dell’azione la data di pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione interessata. Nella specie, l’impugnazione dello statuto, promossa dal Governo assumendo come dies a quo la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, contrasta con il sistema dei controlli sulle fonti primarie regionali configurato nel Titolo V della Parte II della Costituzione, a norma del quale per gli statuti regionali continua ad esistere uno speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale, mentre per le ordinarie leggi regionali il controllo è ormai successivo. L’esplicita previsione di un sistema di controllo preventivo per la legge statutaria comporta che a questa legge, una volta pubblicata sul Bollettino Ufficiale, non possa essere applicato anche il controllo successivo.
- Sullo speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale previsto per gli statuti regionali v., citata, sent. n. 304 del 2002.
- Sul previgente testo dell’art. 127 Cost. v., citata, sent. n. 40 del 1977.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), sollevata in riferimento agli artt. 123, 117, primo comma, 127, 134, 136, 1, 3 e 48 della Costituzione, dal momento che il ricorso del Presidente del Consiglio è stato proposto non nell’ambito del procedimento di controllo preventivo di cui all’art. 123, secondo comma, Cost., ma nell’esercizio del potere che l’art. 127, primo comma, Cost. riconosce al Governo di impugnare a posteriori le leggi regionali, assumendo come termine iniziale per l’esercizio dell’azione la data di pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione interessata. Nella specie, l’impugnazione dello statuto, promossa dal Governo assumendo come dies a quo la data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, contrasta con il sistema dei controlli sulle fonti primarie regionali configurato nel Titolo V della Parte II della Costituzione, a norma del quale per gli statuti regionali continua ad esistere uno speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale, mentre per le ordinarie leggi regionali il controllo è ormai successivo. L’esplicita previsione di un sistema di controllo preventivo per la legge statutaria comporta che a questa legge, una volta pubblicata sul Bollettino Ufficiale, non possa essere applicato anche il controllo successivo.
- Sullo speciale controllo preventivo di legittimità costituzionale previsto per gli statuti regionali v., citata, sent. n. 304 del 2002.
- Sul previgente testo dell’art. 127 Cost. v., citata, sent. n. 40 del 1977.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
16/04/2005
n. 21
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 127
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 136
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 48
Altri parametri e norme interposte