Sentenza 470/2005 (ECLI:IT:COST:2005:470)
Massima numero 30050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 470/05. PREVIDENZA - DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - COLLOCAMENTO ANTICIPATO IN QUIESCENZA (PENSIONE DI ANZIANITÀ) - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE ALLE DOMANDE DI PENSIONE PRESENTATE ANTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 1992 - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA COMPORTANTE UN PREGIUDIZIO RETROATTIVO SENZA POSSIBILITÀ DI REVOCA DELLE DIMISSIONI - QUESTIONE CHE POSTULA UNA SENTENZA ADDITIVA DAL CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE NON OBBLIGATO - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 470/05. PREVIDENZA - DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - COLLOCAMENTO ANTICIPATO IN QUIESCENZA (PENSIONE DI ANZIANITÀ) - RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE ALLE DOMANDE DI PENSIONE PRESENTATE ANTERIORMENTE AL 31 DICEMBRE 1992 - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA DELLA DISCIPLINA COMPORTANTE UN PREGIUDIZIO RETROATTIVO SENZA POSSIBILITÀ DI REVOCA DELLE DIMISSIONI - QUESTIONE CHE POSTULA UNA SENTENZA ADDITIVA DAL CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE NON OBBLIGATO - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Infatti la questione postula una sentenza additiva dal contenuto non costituzionalmente obbligato, tale da comportare l'introduzione di un elemento estraneo all'impianto normativo esistente e che perciò presuppone l'esercizio di valutazioni discrezionali che esulano dalle funzioni della Corte.
- In tema di questioni che richiedono una sentenza additiva dal contenuto non costituzionalmente obbligato, v., 'ex plurimis', sentenza n. 109/2005 e ordinanze n. 260 e n. 273/2005.
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Infatti la questione postula una sentenza additiva dal contenuto non costituzionalmente obbligato, tale da comportare l'introduzione di un elemento estraneo all'impianto normativo esistente e che perciò presuppone l'esercizio di valutazioni discrezionali che esulano dalle funzioni della Corte.
- In tema di questioni che richiedono una sentenza additiva dal contenuto non costituzionalmente obbligato, v., 'ex plurimis', sentenza n. 109/2005 e ordinanze n. 260 e n. 273/2005.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/1993
n. 537
art. 11
co. 16
legge
24/12/1993
n. 537
art. 11
co. 18
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte