Sentenza 471/2005 (ECLI:IT:COST:2005:471)
Massima numero 30051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 471/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NELLA MISURA RIDOTTA CONSENTITA - IMPROPONIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO AL GIUDICE DI PACE O ALTERNATIVAMENTE AL PREFETTO - FATTISPECIE IN CUI IL PAGAMENTO È EFFETTUATO DAL COOBBLIGATO IN SOLIDO E IL RICORSO È PROPOSTO DALL’AUTORE DELL’INFRAZIONE - PROSPETTAZIONE DI PRONUNCIA CHE ESCLUDA L’IMPROPONIBILITÀ DELL’AZIONE PER L’AUTORE DELL’INFRAZIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITÀ DI INTERPRETAZIONE SISTEMATICA CHE PERMETTE DI SUPERARE IL DUBBIO DI COSTITUZIONALITÀ - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 471/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AVVENUTO PAGAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NELLA MISURA RIDOTTA CONSENTITA - IMPROPONIBILITÀ DEL RICORSO AVVERSO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO AL GIUDICE DI PACE O ALTERNATIVAMENTE AL PREFETTO - FATTISPECIE IN CUI IL PAGAMENTO È EFFETTUATO DAL COOBBLIGATO IN SOLIDO E IL RICORSO È PROPOSTO DALL’AUTORE DELL’INFRAZIONE - PROSPETTAZIONE DI PRONUNCIA CHE ESCLUDA L’IMPROPONIBILITÀ DELL’AZIONE PER L’AUTORE DELL’INFRAZIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITÀ DI INTERPRETAZIONE SISTEMATICA CHE PERMETTE DI SUPERARE IL DUBBIO DI COSTITUZIONALITÀ - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, «in relazione al precedente art. 126-bis, comma 2», del medesimo codice della strada, disposizioni rispettivamente introdotte dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 7, comma 1, del d. lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, del detto stesso d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003. Tali norme sono denunciate nella parte in cui consentirebbero «il ricorso al giudice di pace alternativamente alla proposizione del ricorso al prefetto, solo nel caso in cui “non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta” della sanzione amministrativa pecuniaria», nella peculiare ipotesi in cui, avendo provveduto il coobbligato in solido per la sanzione pecuniaria al pagamento della stessa in misura ridotta (ex art. 202 cod. strada), e non invece l'autore dell'infrazione, sia però quest'ultimo ad adire le vie giudiziali per ottenere, a norma dell'art. 204-bis dello stesso codice, l'accertamento della illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione stradale e, conseguentemente, la mancata applicazione delle altre sanzioni (segnatamente quella della decurtazione dei punti dalla patente di guida) “accessorie” a quella pecuniaria. Alla luce di un’ interpretazione sistematica delle disposizioni impugnate, infatti, è possibile superare il dubbio di legittimità costituzionale sollevato, escludendo, in particolare, che il diritto di agire in giudizio dell'autore materiale dell'infrazione stradale possa ritenersi «palesemente condizionato dal comportamento di altro soggetto, l'obbligato in solido», come ipotizzato invece dal giudice rimettente. Posto che al sistema di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie, conseguenti a violazioni delle norme di disciplina della circolazione stradale, è intimamente riconnessa la generale previsione del rimedio dell'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa – soggetti a carico dei quali non si potrebbe irrogare la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, in base alla sent. n. 27 del 2005 – nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a suo carico, della sanzione “personale” suddetta, la quale, oltretutto, non riveste più carattere meramente “accessorio”, ma assume valore di sanzione principale per il contravventore, presentandosi così come l'unica suscettibile di contestazione in sede giudiziaria: contestazione preclusa invece per la sanzione pecuniaria per l'avvenuto pagamento della stessa in misura ridotta, da parte di uno dei coobbligati in solido. Una siffatta iniziativa del contravventore non è propriamente diretta all'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale ex art. 204-bis cod. strada, bensì al mero accertamento della sua illegittimità, allo specifico scopo di escludere che esso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso.
- La scelta fra il pagamento della sanzione in misura ridotta e l’impugnazione del verbale è il risultato di una libera determinazione dell’interessato: sentenza n. 468/2005.
- Sull’infondatezza della questione di legittimità costituzionale in forza di un’interpretazione sistematica della disposizione impugnata, v. sentenza n. 283/2005.
- Il rimedio giurisdizionale dell’opposizione previsto dalla legge n. 689 del 1981 è intimamente riconnesso al complessivo sistema di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, cfr. sentenza n. 31/1996.
- Sulla sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida a carico del coobbligato in solido per la sanzione pecuniaria, v. sentenza n. 27/2005.
È infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 204-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, «in relazione al precedente art. 126-bis, comma 2», del medesimo codice della strada, disposizioni rispettivamente introdotte dall'art. 4, comma 1-septies, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 7, comma 1, del d. lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, del detto stesso d.l. n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003. Tali norme sono denunciate nella parte in cui consentirebbero «il ricorso al giudice di pace alternativamente alla proposizione del ricorso al prefetto, solo nel caso in cui “non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta” della sanzione amministrativa pecuniaria», nella peculiare ipotesi in cui, avendo provveduto il coobbligato in solido per la sanzione pecuniaria al pagamento della stessa in misura ridotta (ex art. 202 cod. strada), e non invece l'autore dell'infrazione, sia però quest'ultimo ad adire le vie giudiziali per ottenere, a norma dell'art. 204-bis dello stesso codice, l'accertamento della illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione stradale e, conseguentemente, la mancata applicazione delle altre sanzioni (segnatamente quella della decurtazione dei punti dalla patente di guida) “accessorie” a quella pecuniaria. Alla luce di un’ interpretazione sistematica delle disposizioni impugnate, infatti, è possibile superare il dubbio di legittimità costituzionale sollevato, escludendo, in particolare, che il diritto di agire in giudizio dell'autore materiale dell'infrazione stradale possa ritenersi «palesemente condizionato dal comportamento di altro soggetto, l'obbligato in solido», come ipotizzato invece dal giudice rimettente. Posto che al sistema di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie, conseguenti a violazioni delle norme di disciplina della circolazione stradale, è intimamente riconnessa la generale previsione del rimedio dell'opposizione di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, una volta definita la vicenda relativa alla sanzione pecuniaria, in virtù del pagamento in misura ridotta effettuato da taluno dei soggetti coobbligati solidalmente per la stessa – soggetti a carico dei quali non si potrebbe irrogare la sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida, in base alla sent. n. 27 del 2005 – nessuna norma preclude al conducente del veicolo, autore materiale dell'infrazione stradale, di adire le vie giudiziali per escludere l'applicazione, a suo carico, della sanzione “personale” suddetta, la quale, oltretutto, non riveste più carattere meramente “accessorio”, ma assume valore di sanzione principale per il contravventore, presentandosi così come l'unica suscettibile di contestazione in sede giudiziaria: contestazione preclusa invece per la sanzione pecuniaria per l'avvenuto pagamento della stessa in misura ridotta, da parte di uno dei coobbligati in solido. Una siffatta iniziativa del contravventore non è propriamente diretta all'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione stradale ex art. 204-bis cod. strada, bensì al mero accertamento della sua illegittimità, allo specifico scopo di escludere che esso possa fungere da titolo per irrogare a tale soggetto la sanzione della decurtazione del punteggio dalla patente di guida e da titolo per una eventuale azione di regresso.
- La scelta fra il pagamento della sanzione in misura ridotta e l’impugnazione del verbale è il risultato di una libera determinazione dell’interessato: sentenza n. 468/2005.
- Sull’infondatezza della questione di legittimità costituzionale in forza di un’interpretazione sistematica della disposizione impugnata, v. sentenza n. 283/2005.
- Il rimedio giurisdizionale dell’opposizione previsto dalla legge n. 689 del 1981 è intimamente riconnesso al complessivo sistema di irrogazione delle sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, cfr. sentenza n. 31/1996.
- Sulla sanzione accessoria della decurtazione del punteggio dalla patente di guida a carico del coobbligato in solido per la sanzione pecuniaria, v. sentenza n. 27/2005.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 204
co.
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 4
co. 1
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 2
decreto legislativo
15/01/2002
n. 9
art. 7
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 7
co. 3
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte