Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio in via principale - Soggetti privi di potestà legislativa - Esclusione - Differenze rispetto agli amici curiae. (Classif. 111002).
Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale - anche dopo le modifiche del 2020 alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che non hanno inciso sui requisiti di ammissibilità degli interventi in tali giudizi - si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi. La ratio dell'intervento nel giudizio costituzionale è inoltre radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella sottesa alle opinioni degli amici curiae, come diversi sono i termini per l'ingresso in giudizio e le relative facoltà processuali. (Precedenti: S. 221/2022; S. 121/2022 - mass. 44900; O. 134/2022 - mass. 44937; ord. allegata alla S. 117/2022; ord. allegata alla S. 187/2021; ord. allegata alla S. 56/2020).