Sentenza 259/2022 (ECLI:IT:COST:2022:259)
Massima numero 45169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente de PRETIS  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  23/11/2022;  Decisione del  23/11/2022
Deposito del 20/12/2022; Pubblicazione in G. U. 21/12/2022
Massime associate alla pronuncia:  45170  45171


Titolo
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio in via principale - Soggetti privi di potestà legislativa - Esclusione - Differenze rispetto agli amici curiae. (Classif. 111002).

Testo

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale - anche dopo le modifiche del 2020 alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che non hanno inciso sui requisiti di ammissibilità degli interventi in tali giudizi - si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi. La ratio dell'intervento nel giudizio costituzionale è inoltre radicalmente diversa, anche sotto il profilo della legittimazione, da quella sottesa alle opinioni degli amici curiae, come diversi sono i termini per l'ingresso in giudizio e le relative facoltà processuali. (Precedenti: S. 221/2022; S. 121/2022 - mass. 44900; O. 134/2022 - mass. 44937; ord. allegata alla S. 117/2022; ord. allegata alla S. 187/2021; ord. allegata alla S. 56/2020).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte