Ordinanza 472/2005 (ECLI:IT:COST:2005:472)
Massima numero 30052
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  14/12/2005;  Decisione del  14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 472/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLO CONDOTTO DA PERSONA CON PATENTE DI GUIDA SCADUTA - SANZIONE ACCESSORIA DEL FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO - DURATA - TEMPO PIÙ LUNGO DI QUELLO NECESSARIO PER LA CONFERMA DI VALIDITÀ DEL DOCUMENTO DI GUIDA - DENUNCIATA LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ - OMESSA DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE SOTTOPOSTA ALL’ESAME DEL RIMETTENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 42 Cost., dell'art. 126, comma 7, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, nella parte in cui prevede la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo più lungo di quello necessario per la conferma di validità del documento di guida, avendo il giudice 'a quo' omesso del tutto di descrivere la fattispecie concreta devoluta alla sua cognizione.

- Sulla carente o omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo nell'ordinanza di remissione, cfr. ordinanze n. 174/2004 e n. 396/2005.

Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 126  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte