Ordinanza 473/2005 (ECLI:IT:COST:2005:473)
Massima numero 30053
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 473/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE PLURIAGGRAVATA ATTRAVERSO IL MEZZO TELEVISIVO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, QUARTA SEZIONE PENALE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER L’INSTAURAZIONE DEL CONFLITTO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO E DISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI.
ORD. 473/05. PARLAMENTO - IMMUNITÀ PARLAMENTARE - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI UN DEPUTATO PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE PLURIAGGRAVATA ATTRAVERSO IL MEZZO TELEVISIVO - DELIBERAZIONE DI INSINDACABILITÀ DELLE OPINIONI ESPRESSE RESA DALLA CAMERA DI APPARTENENZA - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, QUARTA SEZIONE PENALE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI OGGETTIVO E SOGGETTIVO PER L’INSTAURAZIONE DEL CONFLITTO - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO E DISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENTI.
Testo
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Venezia – sez. IV penale – nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultima il 7 ottobre 2003, con la quale è stata ritenuta la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, opinioni per le quali è in corso un procedimento penale. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte d’appello di Venezia ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad essere parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all’autorità ricorrente in conseguenza dell’esercizio del potere di dichiarare l’insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, Cost.
E’ ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Venezia – sez. IV penale – nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione adottata da quest’ultima il 7 ottobre 2003, con la quale è stata ritenuta la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente, opinioni per le quali è in corso un procedimento penale. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l’ammissibilità del ricorso, dal momento che sia la Corte d’appello di Venezia ricorrente sia la Camera dei deputati sono legittimati ad essere parte di un conflitto, in quanto competenti a dichiarare la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano e viene, inoltre, lamentata la lesione della sfera di attribuzione costituzionalmente garantita all’autorità ricorrente in conseguenza dell’esercizio del potere di dichiarare l’insindacabilità a norma dell’art. 68, primo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
deliberazione della Camera dei deputati
07/10/2003
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26
co. 3