Ordinanza 474/2005 (ECLI:IT:COST:2005:474)
Massima numero 30054
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 474/05. REGIONE PIEMONTE - UNIVERSITÀ - INTERVENTI PER IL DIRITTO AGLI STUDI - REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UNIFORMITÀ DI TRATTAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE NELLA MATERIA DELL’ISTRUZIONE E CON I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA - INTERVENUTA MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE IN SENSO SATISFATTIVO DELLE PRETESE DEL RICORRENTE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
ORD. 474/05. REGIONE PIEMONTE - UNIVERSITÀ - INTERVENTI PER IL DIRITTO AGLI STUDI - REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI UNIFORMITÀ DI TRATTAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, CONTRASTO CON I PRINCIPI FONDAMENTALI POSTI DALLA LEGISLAZIONE STATALE NELLA MATERIA DELL’ISTRUZIONE E CON I LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA - INTERVENUTA MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE IN SENSO SATISFATTIVO DELLE PRETESE DEL RICORRENTE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
E’ cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e 3, e 6-ter, comma 2, della legge della Regione Piemonte 18 marzo 1992, n. 16, come modificati, rispettivamente, dall’art. 3 e dall’art. 5 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 20, recanti disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, giudizio promosso in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) e n), e terzo comma, della Costituzione: le norme impugnate, infatti, sono state modificate dall’art. 9 della legge della Regione Piemonte 4 novembre 2004, n. 31 e tali modifiche debbono ritenersi satisfattive delle pretese del ricorrente.
- V., citate, sentt. n. 407 e 272 del 2005 e n. 196 del 2004; ord. n. 137 del 2004).
E’ cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e 3, e 6-ter, comma 2, della legge della Regione Piemonte 18 marzo 1992, n. 16, come modificati, rispettivamente, dall’art. 3 e dall’art. 5 della legge della Regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 20, recanti disposizioni in materia di diritto allo studio universitario, giudizio promosso in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere m) e n), e terzo comma, della Costituzione: le norme impugnate, infatti, sono state modificate dall’art. 9 della legge della Regione Piemonte 4 novembre 2004, n. 31 e tali modifiche debbono ritenersi satisfattive delle pretese del ricorrente.
- V., citate, sentt. n. 407 e 272 del 2005 e n. 196 del 2004; ord. n. 137 del 2004).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
18/03/1992
n. 16
art. 6
co. 2
legge della Regione Piemonte
18/03/1992
n. 16
art. 6
co. 3
legge della Regione Piemonte
03/08/2004
n. 20
art. 3
co.
legge della Regione Piemonte
18/03/1992
n. 16
art. 6
co. 2
legge della Regione Piemonte
03/08/2004
n. 20
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte