Ordinanza 475/2005 (ECLI:IT:COST:2005:475)
Massima numero 30055
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 475/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - INFRAZIONE COMMESSA DA PERSONA RIMASTA SCONOSCIUTA - PROVA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO DI ESSERE ESTRANEO ALL’INFRAZIONE - ESENZIONE DALLA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE DI GUIDA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROPRIETARIO CHE SIA IN GRADO DI IDENTIFICARE L’AUTORE DELL’INFRAZIONE E RISPETTO AL PROPRIETARIO SPROVVISTO DI PATENTE DI GUIDA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PERSONALITÀ DELLA PENA - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 475/05. CIRCOLAZIONE STRADALE - PATENTE A PUNTI - INFRAZIONE COMMESSA DA PERSONA RIMASTA SCONOSCIUTA - PROVA DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO DI ESSERE ESTRANEO ALL’INFRAZIONE - ESENZIONE DALLA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE DI GUIDA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROPRIETARIO CHE SIA IN GRADO DI IDENTIFICARE L’AUTORE DELL’INFRAZIONE E RISPETTO AL PROPRIETARIO SPROVVISTO DI PATENTE DI GUIDA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA PERSONALITÀ DELLA PENA - SOPRAVVENUTA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
In considerazione della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, vanno restituiti gli atti ai giudici remittenti della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 2002, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.
Il precedente specifico cui fa riferimento la Corte costituzionale è costituito dalla sentenza n. 27/2005.
In considerazione della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, vanno restituiti gli atti ai giudici remittenti della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 2002, nel testo risultante all'esito della modifica apportata dall'art. 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 151 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214 del 2003, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione.
Il precedente specifico cui fa riferimento la Corte costituzionale è costituito dalla sentenza n. 27/2005.
Atti oggetto del giudizio
codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
n.
art. 126
co. 2
decreto legislativo
15/01/2002
n. 9
art. 7
co. 1
decreto-legge
27/06/2003
n. 151
art. 7
co. 3
legge
01/08/2003
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte