Ordinanza 476/2005 (ECLI:IT:COST:2005:476)
Massima numero 30056
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  14/12/2005;  Decisione del  14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 476/05. REGIONE LIGURIA - IMPOSTE E TASSE - TASSA SUGLI AUTOVEICOLI - RECUPERO DELLE TASSE DOVUTE PER L’ANNO 1999 - EFFETTUAZIONE, UNITAMENTE AL RECUPERO PER IL 2000, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2003 - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA STATALE ESCLUSIVA A LEGIFERARE IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE DEL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E’ manifestamente inammissibile, per insufficiente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Liguria 7 maggio 2002, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2002), sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente non indica la data di notificazione dell'avviso di accertamento impugnato e, pertanto, non consente alla Corte di controllare in punto di rilevanza se la norma regionale denunciata sia applicabile nel giudizio 'a quo'.

- V., per un caso analogo, citata ordinanza n. 432/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  07/05/2002  n. 20  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte