Ordinanza 477/2005 (ECLI:IT:COST:2005:477)
Massima numero 30057
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 477/05. REGIONE LOMBARDIA - IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI - ASSERITO AMPLIAMENTO DELL’AMBITO DI ESENZIONE DISPOSTO DAL LEGISLATORE STATALE - TASSA PER LA CONCESSIONE REGIONALE PER CACCIA E PESCA - IMPORTO DOPPIO RISPETTO A QUELLO PREVISTO DAL LEGISLATORE STATALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA ESORBITANZA DAI LIMITI FISSATI ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA REGIONE - DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL RICORSO E PRESA D’ATTO DELLA STESSA - NORMA RIMASTA MEDIO TEMPORE INAPPLICATA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
ORD. 477/05. REGIONE LOMBARDIA - IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI - ASSERITO AMPLIAMENTO DELL’AMBITO DI ESENZIONE DISPOSTO DAL LEGISLATORE STATALE - TASSA PER LA CONCESSIONE REGIONALE PER CACCIA E PESCA - IMPORTO DOPPIO RISPETTO A QUELLO PREVISTO DAL LEGISLATORE STATALE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA ESORBITANZA DAI LIMITI FISSATI ALLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLA REGIONE - DICHIARAZIONE DI RINUNCIA AL RICORSO E PRESA D’ATTO DELLA STESSA - NORMA RIMASTA MEDIO TEMPORE INAPPLICATA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, nonostante la dichiarazione di rinuncia non sia stata accettata dalla controparte. Infatti, nella specie, risulta che le norme impugnate (art. 1, comma 1, lettere j) e n), della legge Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5) in relazione agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost., per un verso, sono state abrogate dall'art. 7, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 e, per altro verso, non hanno avuto medio tempore concreta applicazione.
In tema di dichiarazione di rinuncia non stata accettata dalla controparte, v. citata ordinanza n. 21 del 2004.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, nonostante la dichiarazione di rinuncia non sia stata accettata dalla controparte. Infatti, nella specie, risulta che le norme impugnate (art. 1, comma 1, lettere j) e n), della legge Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5) in relazione agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost., per un verso, sono state abrogate dall'art. 7, comma 5, lettere a) e b), della legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 e, per altro verso, non hanno avuto medio tempore concreta applicazione.
In tema di dichiarazione di rinuncia non stata accettata dalla controparte, v. citata ordinanza n. 21 del 2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
24/03/2004
n. 5
art. 1
co. 1
legge della Regione Lombardia
24/03/2004
n. 5
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte