Ordinanza 478/2005 (ECLI:IT:COST:2005:478)
Massima numero 30059
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  14/12/2005;  Decisione del  14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:  30058


Titolo
ORD. 478/05 B. REGIONE ABRUZZO - BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA - UTILIZZAZIONE DI RISORSE GIÀ STANZIATE NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO PRECEDENTE - RICORSO DEL GOVERNO - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANNUALITÀ DEL BILANCIO - RINUNCIA AL RICORSO - MANCANZA DI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE RESISTENTE - ESTINZIONE DEL PROCESSO.

Testo
La rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, comporta, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, l’estinzione del giudizio con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all’art. 81, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15.

- V., citate, ex plurimis, ord. n. 353 e n. 6 del 2005 e n. 234 del 1999.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  26/04/2004  n. 15  art. 98  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 1

Altri parametri e norme interposte