Ordinanza 479/2005 (ECLI:IT:COST:2005:479)
Massima numero 30060
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 28/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 479/05. REGIONE UMBRIA - STATUTO REGIONALE - PROMULGAZIONE DI DELIBERA STATUTARIA GIÀ DICHIARATA PARZIALMENTE ILLEGITTIMA, SENZA PREVENTIVO RIESAME, NUOVA APPROVAZIONE IN DOPPIA LETTURA CONFORME E RIPUBBLICAZIONE CON LE INDICAZIONI NECESSARIE ALLA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA RICHIESTA DI REFERENDUM CONFERMATIVO - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI PROPOSTO DAL COMITATO PER IL REFERENDUM SULLO STATUTO REGIONALE DELL’UMBRIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI PROMULGAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI, LESIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM ALLA RACCOLTA DELLE FIRME - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL COMITATO PROMOTORE E DELLA REGIONE AD ESSERE PARTI DI UN GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.
ORD. 479/05. REGIONE UMBRIA - STATUTO REGIONALE - PROMULGAZIONE DI DELIBERA STATUTARIA GIÀ DICHIARATA PARZIALMENTE ILLEGITTIMA, SENZA PREVENTIVO RIESAME, NUOVA APPROVAZIONE IN DOPPIA LETTURA CONFORME E RIPUBBLICAZIONE CON LE INDICAZIONI NECESSARIE ALLA RACCOLTA DELLE FIRME PER LA RICHIESTA DI REFERENDUM CONFERMATIVO - RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI PROPOSTO DAL COMITATO PER IL REFERENDUM SULLO STATUTO REGIONALE DELL’UMBRIA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI PROMULGAZIONE DEGLI STATUTI REGIONALI, LESIONE DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM ALLA RACCOLTA DELLE FIRME - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL COMITATO PROMOTORE E DELLA REGIONE AD ESSERE PARTI DI UN GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.
Testo
A norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato, sorto a seguito della promulgazione della legge della Regione Umbria del 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), promosso ex art. 134 della Costituzione da parte di soggetti in qualità di promotori del referendum di cui all'art. 123 Cost. sullo statuto dell'Umbria e di rappresentanti dell'apposito “Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell'Umbria”, in quanto l'oggetto del ricorso non è configurabile come “conflitto tra poteri dello Stato”. Deve, infatti, essere ribadito l'orientamento secondo cui i promotori di un referendum regionale «non sono equiparabili agli organi statali “competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono” e nemmeno esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite a poteri dello Stato-apparato», «ma debbono invece venire assimilati ai poteri di istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti territoriali interessati». In ogni caso, in base alla vigente disciplina dei conflitti di attribuzione spettanti alla giurisdizione della Corte, né la Regione né singoli organi di essa possono essere considerati “poteri dello Stato” ai quali sia riconoscibile la legittimazione passiva nei giudizi regolati dagli artt. 37 e 38 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; d'altra parte, «la Regione, quando esercita poteri rientranti nello svolgimento di attribuzioni determinanti la propria sfera di autonomia costituzionale o di funzioni ad essa delegate, non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell'accezione propria dell'art. 134 Cost.».
- Sulla equiparabilità dei promotori di un referendum regionale agli organi statali “competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono”, v. citate sentenza n. 69 e ordinanza n. 82 del 1978.
Sulla vigente disciplina dei conflitti di attribuzione spettanti alla giurisdizione della Corte Costituzionale, v. citate ordinanze n. 82 del 1978 e n. 10 del 1967.
A norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato, sorto a seguito della promulgazione della legge della Regione Umbria del 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), promosso ex art. 134 della Costituzione da parte di soggetti in qualità di promotori del referendum di cui all'art. 123 Cost. sullo statuto dell'Umbria e di rappresentanti dell'apposito “Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell'Umbria”, in quanto l'oggetto del ricorso non è configurabile come “conflitto tra poteri dello Stato”. Deve, infatti, essere ribadito l'orientamento secondo cui i promotori di un referendum regionale «non sono equiparabili agli organi statali “competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono” e nemmeno esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite a poteri dello Stato-apparato», «ma debbono invece venire assimilati ai poteri di istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti territoriali interessati». In ogni caso, in base alla vigente disciplina dei conflitti di attribuzione spettanti alla giurisdizione della Corte, né la Regione né singoli organi di essa possono essere considerati “poteri dello Stato” ai quali sia riconoscibile la legittimazione passiva nei giudizi regolati dagli artt. 37 e 38 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; d'altra parte, «la Regione, quando esercita poteri rientranti nello svolgimento di attribuzioni determinanti la propria sfera di autonomia costituzionale o di funzioni ad essa delegate, non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell'accezione propria dell'art. 134 Cost.».
- Sulla equiparabilità dei promotori di un referendum regionale agli organi statali “competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono”, v. citate sentenza n. 69 e ordinanza n. 82 del 1978.
Sulla vigente disciplina dei conflitti di attribuzione spettanti alla giurisdizione della Corte Costituzionale, v. citate ordinanze n. 82 del 1978 e n. 10 del 1967.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
16/04/2005
n. 21
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 123
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 3
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4
legge 11/03/1953
n. 87
art. 38
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n.
art. 26