Sentenza 480/2005 (ECLI:IT:COST:2005:480)
Massima numero 30061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 29/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 480/05. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - NOTIFICAZIONE DELL’ATTO INTRODUTTIVO AL CREDITORE CHE ABBIA ELETTO DOMICILIO IN UN COMUNE IN CUI IL DEBITORE NON POSSIEDE BENI ASSOGGETTABILI AD ESECUZIONE - EFFETTUAZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI IL PRECETTO È STATO NOTIFICATO - INADEGUATEZZA DELLA NOTIFICA COSÌ EFFETTUATA A GARANTIRE AL CREDITORE CONOSCENZA DELL’OPPOSIZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DEL CONVENUTO IN OPPOSIZIONE AL PRECETTO RISPETTO AL CONVENUTO IN ALTRO ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - POSSIBILITÀ DI INTERPRETAZIONE SISTEMATICA CHE CONSENTE DI SUPERARE IL DUBBIO DI COSTITUZIONALITÀ - INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO VIVENTE IN SENSO CONTRARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 480/05. PROCEDIMENTO CIVILE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - NOTIFICAZIONE DELL’ATTO INTRODUTTIVO AL CREDITORE CHE ABBIA ELETTO DOMICILIO IN UN COMUNE IN CUI IL DEBITORE NON POSSIEDE BENI ASSOGGETTABILI AD ESECUZIONE - EFFETTUAZIONE PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE DEL LUOGO IN CUI IL PRECETTO È STATO NOTIFICATO - INADEGUATEZZA DELLA NOTIFICA COSÌ EFFETTUATA A GARANTIRE AL CREDITORE CONOSCENZA DELL’OPPOSIZIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ASSERITA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO DEL CONVENUTO IN OPPOSIZIONE AL PRECETTO RISPETTO AL CONVENUTO IN ALTRO ORDINARIO GIUDIZIO DI COGNIZIONE - POSSIBILITÀ DI INTERPRETAZIONE SISTEMATICA CHE CONSENTE DI SUPERARE IL DUBBIO DI COSTITUZIONALITÀ - INSUSSISTENZA DI UN DIRITTO VIVENTE IN SENSO CONTRARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione - nei sensi di cui in motivazione -, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del codice di procedura civile, nella parte in cui, alla stregua del “diritto vivente”, prevede che, ove il creditore nel precetto abbia eletto domicilio in un comune diverso da quello in cui vi siano beni esecutabili del debitore precettato, la notificazione dell'opposizione a precetto sia eseguita presso la cancelleria del giudice del luogo ove è stato notificato l'atto. Infatti - posto che l’evocato “diritto vivente” si riferisce all’ipotesi (diversa da quella esaminata) dell'individuazione, nel rispetto del principio costituzionale della garanzia del giudice naturale (art. 25 Cost.), del giudice competente per l'opposizione a precetto: individuazione operata in favore del giudice del luogo di notifica del precetto non solo nel caso di omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, ma anche nell'ipotesi che nel luogo indicato dal creditore precettante non vi siano beni del debitore o non risieda un debitor debitoris -, il debitore precettato, nel rispetto del fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello “dell'esecuzione”, la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. L'esigenza di interpretare l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., alla luce dei ricordati princìpi costituzionali è resa ancor più evidente dal riconoscimento in termini generali del potere cautelare al giudice dell'opposizione a precetto secondo la previsione del primo comma, secondo periodo, dell'art. 615 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 2, comma 3, lettera e), n. 40, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005.
- Sull’interpretazione dell’art. 480, comma terzo, del codice di procedura civile, v. citate sentenza n. 84 del 1973 e ordinanza n. 62 del 1985.
Non è fondata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione - nei sensi di cui in motivazione -, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 480, comma terzo, del codice di procedura civile, nella parte in cui, alla stregua del “diritto vivente”, prevede che, ove il creditore nel precetto abbia eletto domicilio in un comune diverso da quello in cui vi siano beni esecutabili del debitore precettato, la notificazione dell'opposizione a precetto sia eseguita presso la cancelleria del giudice del luogo ove è stato notificato l'atto. Infatti - posto che l’evocato “diritto vivente” si riferisce all’ipotesi (diversa da quella esaminata) dell'individuazione, nel rispetto del principio costituzionale della garanzia del giudice naturale (art. 25 Cost.), del giudice competente per l'opposizione a precetto: individuazione operata in favore del giudice del luogo di notifica del precetto non solo nel caso di omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio, ma anche nell'ipotesi che nel luogo indicato dal creditore precettante non vi siano beni del debitore o non risieda un debitor debitoris -, il debitore precettato, nel rispetto del fondamentale principio del contraddittorio e del diritto di difesa, ben può proporre la sua opposizione al giudice del luogo di notifica del precetto ogni volta che egli deduca (anche implicitamente) l'inesistenza di suoi beni (o della residenza di suoi debitori) in altro luogo, ma egli può notificare la sua opposizione presso la cancelleria di tale giudice solo quando il creditore precettante abbia del tutto omesso la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; ove tale dichiarazione o elezione vi sia, anche se in luogo che, secondo il debitore, mai potrebbe essere quello “dell'esecuzione”, la notificazione dell'opposizione deve necessariamente farsi nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. L'esigenza di interpretare l'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., alla luce dei ricordati princìpi costituzionali è resa ancor più evidente dal riconoscimento in termini generali del potere cautelare al giudice dell'opposizione a precetto secondo la previsione del primo comma, secondo periodo, dell'art. 615 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 2, comma 3, lettera e), n. 40, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005.
- Sull’interpretazione dell’art. 480, comma terzo, del codice di procedura civile, v. citate sentenza n. 84 del 1973 e ordinanza n. 62 del 1985.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 480
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte