Ordinanza 482/2005 (ECLI:IT:COST:2005:482)
Massima numero 30063
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
14/12/2005; Decisione del
14/12/2005
Deposito del 29/12/2005; Pubblicazione in G. U. 04/01/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 482/05. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - PROCESSO PENALE - INDAGATO, IMPUTATO O CONDANNATO PER REATI DI EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI IMPUTATI O INDAGATI DI ALTRI REATI ANCHE DI NATURA TRIBUTARIA E/O FINANZIARIA - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 482/05. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - PROCESSO PENALE - INDAGATO, IMPUTATO O CONDANNATO PER REATI DI EVASIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E SUL VALORE AGGIUNTO - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DI IMPUTATI O INDAGATI DI ALTRI REATI ANCHE DI NATURA TRIBUTARIA E/O FINANZIARIA - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI NON COLPEVOLEZZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 91 del d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludono l'ammissione al patrocinio dei non abbienti per l'imputato, l'indagato e il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per insufficiente motivazione dell’ordinanza di remissione.
- L’insufficienza della motivazione dell’ordinanza di remissione, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ne determina la manifesta inammissibilità: ex plurimis, ord. n. 251 del 2005 e n. 365, n. 309 e n. 257 del 2004.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27, secondo comma, Cost., dell'art. 91 del d. P. R. 30 maggio 2002, n. 115, e dell'art. 1, comma 9, della legge 30 luglio 1990, n. 217, che escludono l'ammissione al patrocinio dei non abbienti per l'imputato, l'indagato e il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per insufficiente motivazione dell’ordinanza di remissione.
- L’insufficienza della motivazione dell’ordinanza di remissione, non consentendo alla Corte il controllo sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, ne determina la manifesta inammissibilità: ex plurimis, ord. n. 251 del 2005 e n. 365, n. 309 e n. 257 del 2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 91
co.
legge
30/07/1990
n. 217
art. 1
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte